RU 2016 4073
Ordinanza
sul sistema d’informazione per il pagamento
di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
(Ordinanza SIPAD)
del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione:
del sistema d’informazione per il pagamento di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD); e
dei sottosistemi del SIPAD.
Art. 2 Scopo del SIPAD
Il SIPAD serve al conteggio e al pagamento di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione da parte delle casse di disoccupazione.
Art. 3 Struttura del SIPAD
Il SIPAD si compone dei sottosistemi seguenti:
sistema SIPAD-AD, con una banca dati separata per ogni cassa di disoccupazione, per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli assicurati necessari al fine di stabilire i diritti derivanti dall’assicurazione contro la disoccupazione, nonché per il conteggio delle prestazioni;
sistema SIPAD-BDC, per il consolidamento dei dati contenuti nelle banche dati separate del SIPAD-AD al fine di consentire il coordinamento tra le casse di disoccupazione e le altre assicurazioni sociali;
sistema SIPAD-GED, per la gestione elettronica dei fascicoli delle persone che percepiscono prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
sistema SAP, per il pagamento e la contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché per la gestione contabile del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 4 Contenuto del SIPAD
I dati che possono essere trattati nel SIPAD sono menzionati nell’allegato alla presente ordinanza.
I servizi collegati al sistema d’informazione possono trattare unicamente i dati di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. I diritti di accesso sono definiti nell’allegato alla presente ordinanza.
Art. 5 Responsabilità
L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è responsabile del SIPAD.
Sezione 2 Servizi collegati
Art. 6
I servizi seguenti sono collegati al SIPAD:
casse di disoccupazione: per il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
servizi cantonali: per la registrazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Sezione 3 Trattamento dei dati
Art. 7 Scambio di dati con altri sistemi dell’AD
I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere scambiati con il sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA).
I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere forniti al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (LAMDA).
Art. 8 Scambio di dati con altri servizi
I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere scambiati con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) per comunicare il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali e degli assegni familiari.
I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere forniti ai servizi seguenti:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI): per la notifica elettronica di infortuni (SUNET);
assicurazioni cantonali d’indennità giornaliera in caso di malattia: per la notifica delle deduzioni del versamento dei contributi assicurativi in caso di perdita di guadagno per malattia dei disoccupati;
Fondazione istituto collettore LPP: per la consultazione dei conteggi dei contributi LPP (portale LPP);
uffici cantonali di assistenza ai disoccupati: per il versamento delle prestazioni agli assicurati che hanno esaurito il diritto alle indennità.
Art. 9 Conservazione e distruzione di dati
I dati degli assicurati sono cancellati al più tardi dieci anni dopo la loro ultima mutazione rilevante per l’erogazione delle prestazioni.
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati
Art. 10 Protezione dei dati
I servizi collegati al sistema sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni determinanti in materia di protezione dei dati.
L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione concede i diritti di accesso al SIPAD e ai suoi sottosistemi, i diritti di trattamento dei dati e vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 11 Sicurezza dei dati
I servizi collegati al sistema adottano le misure di sicurezza prescritte per impedire l’accesso ai dati non autorizzato.
L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione adotta le misure necessarie per consentire il ripristino dei dati e dei programmi del SIPAD in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria.
Sezione 5 Finanziamento
Art. 12
Il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione si assume i costi del SIPAD.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 novembre 19832 sui sistemi d’informazione e di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato
(art. 4, 7 e 8) Dati, scambio di dati, diritti di accesso Abbreviazioni: CAD Casse di disoccupazione K Accesso ai dati della cassa alla quale è assegnato l’utente
1 SIPAD AP Collaboratore/trice, tipo di prestazioni ID/PML, AEP
2 Fondazione istituto collettore LPP BV Collaboratore/trice, tutti i tipi di prestazioni
3 LAMDA GV Responsabile di gruppo
4 Uffici cantonali di assistenza ai disoccupati IE Collaboratore/trice, tipo di prestazioni II
5 Assicurazioni cantonali d’indennità giornaliera in KS Collaboratore/trice, tipo di prestazioni ILR/INTEMP caso di malattia
6 INSAI KV Collaboratore/trice responsabile del controllo
UCC AP BV GV IE KS KV 1. Indennità di disoccupazione e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Dati personali1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K K K K Numero AVS1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K K K K Numero personale1, 2, 3, 4, 5, 6 K K K K Cognome / Nome1, 2, 3, 4, 5, 6 K K K K Sesso1, 2, 3, 4, 6 K K K K Data di nascita1, 2, 3, 4, 6 K K K K Lingua1, 4, 6 K K K K Stato civile1, 2, 4, 6 K K K K Numero di figli 3, 6 K K K K Nomi dei figli 5 K K K K Date di nascita dei figli 5 K K K K Via1, 2, 3, 4, 6 K K K K NPA / Luogo1, 2, 3, 4, 6 K K K K Numero di telefono privato1, 4, 6 K K K K Numero di cellulare1, 4 K K K K Indirizzo e-mail1, 4 K K K K Cittadinanza1, 2, 3, 4, 6 K K K K Statuto di soggiorno1, 2, 3, 4, 6 K K K K Statuto professionale1, 4 K K K K Professione esercitata1, 4, 6 K K K K Coordinate di pagamento / IBAN 2, 4, 5 K K K K Dati del diritto1, 2, 3, 5, 6 K K K K Dati di pagamento2, 3, 5, 6, 7 K K K K Dati concernenti l’imposta alla fonte2, 6 K K K K Decisioni 1 K K K K Notifiche d’infortunio 6 K K K K 2. Indennità per insolvenza Dati personali 3, 7 K K K K Dati dell’azienda1, 3 K K K K Dati del diritto 3 K K K K Dati di pagamento 3, 7 K K K K Dati concernenti la cassa pensione K K K K Dati concernenti l’imposta alla fonte K K K K 3. Indennità per lavoro ridotto (ILR) e per intemperie (INTEMP) Dati dell’azienda1, 3 K K K K Dati del diritto 3 K K K K Dati di pagamento1, 3 K K K K Autorizzazioni1, 7 K K K K 4. Costi di progetto per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Dati di pagamento 1 K