RU 2016 4495
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli allegati1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato 1
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4500:
Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 403 Sciaffusa 19 Berna 252 Appenzello Esterno 11 Lucerna 88 Appenzello Interno 3 Uri 8 San Gallo 121 Svitto 28 Grigioni 51 Obvaldo 7 Argovia 136 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 9 Ticino 91 Zugo 36 Vaud 158 Friburgo 52 Vallese 65 Soletta 59 Neuchâtel 45 Basilea Città 84 Ginevra 133 Basilea Campagna 63 Giura 17
Contingente a disposizione della Confederazione: 2500 2. I contingenti sono validi dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica dell’11 novembre 20152 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n.1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 2000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre 500 500 500 500 5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica dell’11 novembre 2015 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
Allegato 2
Contingenti dei permessi di dimora 1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3000:
Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 252 Sciaffusa 12 Berna 157 Appenzello Esterno 7 Lucerna 55 Appenzello Interno 2 Uri 5 San Gallo 76 Svitto 18 Grigioni 32 Obvaldo 5 Argovia 85 Nidvaldo 6 Turgovia 32 Glarona 6 Ticino 57 Zugo 23 Vaud 98 Friburgo 32 Vallese 40 Soletta 37 Neuchâtel 28 Basilea Città 52 Ginevra 83 Basilea Campagna 39 Giura 11
Contingente a disposizione della Confederazione: 1750 2. I contingenti sono validi dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica dell’11 novembre 20153 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n.1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 250: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
62 63 63 5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica dell’11 novembre 2015 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.