RU 2016 4857
Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie
sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici
del 25 febbraio 2016
Il Consiglio delle scuole universitarie,
visti l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e l’articolo2 capoverso2 lettera b numero1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i principi relativi alla concessione di sussidi di base sotto forma di sussidi fissi agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie («altri istituti accademici» ai sensi della LPSU).
Art. 2 Sussidi fissi
I sussidi fissi si compongono di due quote, una fissa e una variabile.
La quota fissa ammonta al 70 per cento del contributo massimo previsto nella convenzione sulle prestazioni per il periodo di finanziamento corrispondente.
Art. 3 Quota variabile e indicatori
La SEFRI fissa ogni anno la quota variabile prendendo in considerazione almeno due indicatori basati sulle prestazioni.
Nel determinare la quota variabile possono essere considerati e ponderati i criteri di cui all’articolo 51 LPSU nonché il contributo dell’organo responsabile.
RS 414.205.5 O del Consiglio delle scuole universitarie
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
25 febbraio 2016 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Johann N. Schneider-Ammann