RU 2016 819
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo
Adottata il 17 dicembre 2015 Entrata in vigore il 17 dicembre 2015 con effetto a partire dal 1° gennaio 2015
Il Comitato misto veterinario, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l’Allegato 11, articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Ai sensi dell’Allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo agricolo, il Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo agricolo («Comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale Allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, di tale Allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle. (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario 3 ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo una prima volta. (4) La decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario4 ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo.
1 Dal testo originale francese (RO 2016 819). 3 Decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27), RU 2004 2255. 4 Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 22 febbraio 2013, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo (2013/479/UE) (GU L 264 del 5.10.2013, pag. 1), RU 2013 1141.
(5) Dall’ultima modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo operata dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario, sono state modificate diverse disposizioni legislative dell’Unione europea e della Svizzera. Dinanzi all’entità delle modifiche i riferimenti alle legislazioni sono stati aggiornati. (6) Il 1° gennaio 2013 l’Ufficio federale svizzero di veterinaria è stato trasferito nel Dipartimento federale dell’interno e il 1° gennaio 2014 è stato istituito un nuovo ufficio a seguito della fusione del suddetto Ufficio federale con la Divisione sicurezza alimentare dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Il nuovo Ufficio è denominato Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. In seguito alla fusione si è dovuto procedere alla modifica di diversi testi legislativi. (7) La Svizzera ha presentato al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente alle finalità dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio5. Conformemente all’Accordo agricolo, il Comitato misto veterinario è competente per il riconoscimento di tale piano. (8) La Svizzera ha la facoltà di derogare, sino al 31 dicembre 2014, all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tali carcasse e carni, come pure i prodotti a base di carne che ne derivano, recano uno speciale bollo di idoneità al consumo e non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108). Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione6 modifica le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e prevede di autorizzare l’applicazione differita di alcune disposizioni.
Al fine di consentire un adeguamento graduale delle pratiche svizzere correnti, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine. (9) Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1° gennaio 2015, (10) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione. (11) È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo, ha adottato la presente decisione:
5 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74). 6 Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell’8.3.2014, pag. 85).
Art. 1
Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo sono modificate conformemente agli Allegati da I a IX della presente decisione.
Art. 2
Il piano presentato dalla Svizzera in merito alle misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE è riconosciuto conforme ai requisiti di tale direttiva.
Art. 3
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell’Accordo agricolo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2015.
Fatto a Berna, il 17 dicembre 2015 Per la Confederazione svizzera: Per l’Unione europea: Il capo delegazione, Hans Wyss Il capo delegazione, Lorenzo Terzi Allegato I L’appendice 1 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 1 Misure di lotta/notifica delle malattie I. Afta epizootica Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 29 settembre 2003, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro l’afta epi- ticolare gli articoli 1–10b (scopi delzootica, che abroga la direttiva la lotta, misure contro le epizoozie 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE molto contagiose) e 57 (disposizioni e 91/665/CEE e recante modifica della di esecuzione di carattere tecnico, direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del collaborazione internazionale). 22.11.2003, pag. 1).2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per epizoozie molto contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica). l’articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica).
1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
II. Peste suina classica Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 23 ottobre 2001, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro la peste ticolare gli articoli 1–10b (scopi delsuina classica (GU L 316 la lotta, misure contro le epizoozie dell’1.12.2001, pag. 5). molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 40–47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine
e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).
1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza. 3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso2 dell’ordinanza sulle disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell’Allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione7. 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le opera-
Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
zioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato IV della direttiva 2001/89/CE.
III. Peste suina africana Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 27 giugno 2002, recante disposizioni epizoozie (LFE; RS 916.40), in parspecifiche per la lotta contro la peste ticolare gli articoli 1–10b (scopi delsuina africana e recante modifica della la lotta, misure contro le epizoozie direttiva 92/119/CEE per quanto ri- molto contagiose) e 57 (disposizioni guarda la malattia di Teschen e la peste esecutive di carattere tecnico, collasuina africana (GU L 192 del borazione internazionale). 20.7.2002, pag. 27).2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine
e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 2002/60/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89 capoverso2 dell’ordinanza sulle disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione8 per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57 IV. Peste equina Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 29 aprile 1992, che fissa le norme di epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcontrollo e le misure di lotta contro la ticolare gli articoli 1–10b (scopi delpeste equina (GU L 157 del 10.6.1992, la lotta, misure contro le epizoozie pag. 19). molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per epizoozie molto contagiose),
Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).
112–112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina).
1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/35/CEE. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della V. Influenza aviaria A. Legislazioni * Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 20 dicembre 2005, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro l’influenza ticolare gli articoli 1–10b (scopi delaviaria e che abroga la direttiva la lotta, misure contro le epizoozie 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, molto contagiose) e 57 (disposizioni pag. 16). esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 epizoozie fortemente contagiose), 122–122f (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria). sull’organizzazione del Dipartimento 1. Il laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato VII, punto2, della direttiva 2005/94/CE. 2.
In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all’articolo 57 VI. Malattia di Newcastle Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 14 luglio 1992, che istituisce misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro la malattia ticolare gli articoli 1–10b (scopi deldi Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, la lotta, misure contro le epizoozie pag. 1). molto contagiose) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine
e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 123–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle). sull’organizzazione del Dipartimento concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 92/66/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VII. Malattie dei pesci e dei molluschi Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 24 ottobre 2006, relativa alle condi- epizoozie (LFE; RS 916.40), in parzioni di polizia sanitaria applicabili alle ticolare gli articoli 1–10 (misure specie animali d’acquacoltura e ai contro le epizoozie) e 57 (disposirelativi prodotti, nonché alla preven- zioni d’esecuzione di carattere teczione di talune malattie degli animali nico, collaborazione internazionale). acquatici e alle misure di lotta contro2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, epizoozie (OFE; RS 916.401), in pag. 14). particolare gli articoli 3–5 (epizoozie considerate), 21–23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).
1. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare). 3. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’Allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57 VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili Regolamento (CE) n. 999/2001 del 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla Parlamento europeo e del Consiglio, protezione degli animali (OPAn; del 22 maggio 2001, recante disposi- RS 455.1), in particolare l’articolo zioni per la prevenzione, il controllo e 184 (procedimenti di stordimento). l’eradicazione di alcune encefalopatie2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspongiformi trasmissibili (GU L 147 cernente l’importazione, il transito e del 31.5.2001, pag. 1). l’esportazione di animali e prodotti 3.
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0), in partico- lare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari). 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata). 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente),
(obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica). 6. Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l’articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti), l’Allegato 1.2 punto 15 (prodotti di animali terrestri) e punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l’Allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni). 7. Ordinanza del 25 maggio 2011 1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001. 2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T. 3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T.
Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa deve essere incenerita e il cervello deve essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T. In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina o da mucche colpite da tale malattia. In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. 4. In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione: – degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e – degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animali. A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.
Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo. In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001. 5. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di somministrare ai ruminanti proteine derivate da animali. In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento. 6. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati nell’Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 176 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente. 7. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T.
negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda. Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto 8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’Allegato III e all’Allegato IV (3.III) del regolamento (CE)
n. 999/2001.
9. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
C. Informazioni supplementari 1. Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore. 2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.). L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età. In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R.
ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.
3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione10 definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.
IX. Febbre catarrale degli ovini Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 20 novembre 2000, che stabilisce epizoozie (LFE; RS 916.40), in pardisposizioni specifiche relative alle ticolare gli articoli 1–10 (scopi della misure di lotta e di eradicazione della lotta, misure contro le epizoozie febbre catarrale degli ovini (GU L 327 molto contagiose) e 57 (disposizioni del 22.12.2000, pag. 74). di esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 239a–239h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catarrale degli ovini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 X. Zoonosi 1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle Parlamento europeo e del Consiglio, epizoozie (LFE; RS 916.40). del 17 novembre 2003, sul controllo2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle della salmonella e di altri agenti epizoozie (OFE; RS 916.401), in zoonotici specifici presenti negli particolare gli articoli 291a–291e alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, (disposizioni specifiche riguardanti pag. 1). le zoonosi). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamen- 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 to europeo e del Consiglio, del sulle derrate alimentari e gli oggetti 17 novembre 2003, sulle misure di d’uso (LDerr; RS 817.0). sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 della decisione 90/424/CEE del sulle derrate alimentari e gli oggetti Consiglio e che abroga la direttiva d’uso (ODerr; RS 817.02). 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, 5. Ordinanza del DFI, del 23 novembre pag. 31). 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1). 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101). 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1).
1. I laboratori di riferimento dell’Unione europea sono i seguenti: – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’analisi e i test delle zoonosi (Salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 3720 BA Bilthoven Nederland – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle biotossine marine: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 36200 Vigo España – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth United Kingdom – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Listeria monocytogenes: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC): – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 751 89 Uppsala Svezia – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis): – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 1790 Copenhagen V Danemark 2. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio11. 3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4,
e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell’Unione europea.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
XI. Altre malattie Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 17 dicembre 1992, che introduce epizoozie (LFE; RS 916.40), in parmisure generali di lotta contro alcune ticolare gli articoli 1–10 (scopi della malattie degli animali, nonché misure lotta, misure contro le epizoozie specifiche per la malattia vescicolare molto contagiose) e 57 (disposizioni dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, di esecuzione di carattere tecnico, pag. 69). collaborazione internazionale). molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per epizoozie molto contagiose), 104–105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini). RS 172.212.1), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento).
1. Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l’informazione avrà 2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/119/CEE. 3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57 XII. Notifica delle malattie Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 21 dicembre 1982, concernente la epizoozie (LFE; RS 916.40), in parnotifica delle malattie degli animali ticolare gli articoli 11 (obbligo di nella Comunità (GU L 378 del diligenza e di annuncio) e 57 (dispo- 31.12.1982, pag. 58). sizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).
La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.»
Allegato II L’appendice2 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato I. Bovini e suini Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1964, relativa a problemi epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria in materia di scambi particolare gli articoli 27–31 (mercaintracomunitari di animali delle specie ti, esposizioni), 34–37b (commerbovina e suina (GU L 121 del cio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e 29.7.1964, pag. 1977). disinfestazione), 116–121 (peste suina classica e africana), 135–141 (malattia di Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–181 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).
1. In applicazione dell’articolo 301 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza sulle epizoozie, il veterinario cantonale procede all’autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti nell’articolo
della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti. 2. L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha 3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina.
Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d’origine;
ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina;
quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, viene ritirata la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito;
la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.
Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 5. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per il bestiame bovino, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
e) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo. Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 6. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
i tori d’allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;
in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione12 si applica mutatis mutandis. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 7. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato dalla malattia di Aujeszky;
Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).
qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;
in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione13 si applica mutatis mutandis. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline secondo l’Allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) secondo l’Allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti: – nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›
Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).
– nel modello2, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: Aujeszky, – conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›. 12. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie: ‹– I bovini: – sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi; – non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.› II. Ovini e caprini Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 28 gennaio 1991, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria da appli- particolare gli articoli 27–31 (mercacare negli scambi intracomunitari di ti, esposizioni), 34–37b (commerovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, cio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e pag. 19). disinfestazione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 217–221 (artrite/encefalite caprina), 233–236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).
1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all’articolo 57 In caso d’insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 2. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste nell’Allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE. 3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato E della direttiva 91/68/CEE.
III. Equidi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria che particolare gli articoli 112–112f disciplinano i movimenti di equidi e le (peste equina), 204–206 (morbo importazioni di equidi in provenienza coitale maligno, encefalomielite, dai paesi terzi (GU L 192 del anemia contagiosa, morva), 240–244 23.7.2010, pag. 1). (metrite contagiosa equina).
1. In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all’articolo 57 4. Le disposizioni degli Allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.
IV. Pollame e uova da cova Unione europea Schweiz Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme di polizia sanitaria per gli particolare gli articoli 25 (trasporto), scambi intracomunitari e le importa- 122–125 (peste aviaria e malattia di zioni in provenienza dai paesi terzi Newcastle), 255–261 (Salmonella di pollame e uova da cova (GU L 343 spp.), 262–265 (laringotracheite del 22.12.2009, pag. 74). contagiosa aviaria).
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. 2. Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE)
n. 617/2008 della Commissione14. 5. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 7. All’articolo 14, paragrafo2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 9. All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell’Unione europea si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. 10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato IV della direttiva 2009/158/CE. 11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell’Unione europea.
V. Animali e prodotti di acquacoltura Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria applicabili alle specie particolare gli articoli 3–5 (epizooanimali d’acquacoltura e ai relativi zie considerate), 21–23 (registraprodotti, nonché alla prevenzione di zione delle aziende di acquacoltura, talune malattie degli animali acquatici e controllo degli effettivi e altri obbli-
Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).
alle misure di lotta contro tali malattie ghi, sorveglianza sanitaria), 61 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14). (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).
1. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE)
n. 1251/2008 della Commissione15. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
VI. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 25 settembre 1989, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria per gli particolare gli articoli 56–58a scambi intracomunitari e le importazioni (trasferimento di embrioni). da paesi terzi di embrioni di animali2. Ordinanza del 18 aprile 2007 condomestici della specie bovina (GU L 302 cernente l’importazione, il transito e del 19.10.1989, pag. 1). l’esportazione di animali e prodotti 1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato C della direttiva 89/556/CEE.
VII. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 14 giugno 1988, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55a agli scambi intracomunitari e alle (inseminazione artificiale). importazioni di sperma di animali della2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspecie bovina (GU L 194 del cernente l’importazione, il transito e 22.7.1988, pag. 10). l’esportazione di animali e prodotti 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA. 2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo2, della direttiva 88/407/CEE ha 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all’articolo 57 4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato D della direttiva 88/407/CEE.
VIII. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1990, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55a agli scambi intracomunitari e alle (inseminazione artificiale) importazioni di sperma di animali della2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspecie suina (GU L 224 del 18.8.1990, cernente l’importazione, il transito e pag. 62) l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo2, della direttiva 90/429/CEE ha 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all’articolo 57 3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE.
IX. Altre specie 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 13 luglio 1992, che stabilisce epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme sanitarie per gli scambi e le particolare gli articoli 51–55a (inseimportazioni nella Comunità di ani- minazione artificiale) e 56–58a mali, sperma, ovuli e embrioni non (trasferimento di embrioni). soggetti, per quanto riguarda le con-2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concerdizioni di polizia sanitaria, alle nor- nente l’importazione, il transito e mative comunitarie specifiche di cui l’esportazione di animali e prodotti all’Allegato A, sezione I, della diret- animali (OITE: RS 916.443.10). tiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 3. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transi- 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del to e l’esportazione di animali da Parlamento europeo e del Consiglio, compagnia (OITE-AC; del 12 giugno 2013, sui movimenti a RS 916.443.14). carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
1. Ai fini del presente Allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I–V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI–VIII della presente appendice. 2. L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati nel punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente Allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. 3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate nelle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura nell’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE. 4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato che figura nell’articolo 9, paragrafo2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. 5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 6. Le spedizioni dall’Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo2, della direttiva 92/65/CEE. Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201316. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 7.
Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione17. 8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE. 9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE. 10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE. 11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE. 12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompa-
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).
Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
gnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE. 13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informazione prevista al paragrafo2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia Regolamento (UE) n. 576/2013 del Ordinanza del 28 novembre 2014 Parlamento europeo e del Consiglio, del concernente l’importazione, il transito e 12 giugno 2013, sui movimenti a carat- l’esportazione di animali da compagnia tere non commerciale di animali da (OITE-AC; RS 916.443.14). compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1) 1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. 2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013. 3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell’Allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. 4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell’Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all’articolo
del regolamento (UE) n. 576/2013.»
Allegato III L’appendice 3 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni I. Unione europea – Legislazione* A. Ungulati a eccezione degli equidi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
B. Equidi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1) C. Pollame e uova da cova Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
D. Animali d’acquacoltura Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
E. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
F. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
G. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
H. Altri animali vivi 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, I. Altre disposizioni specifiche 1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
II. Svizzera – Legislazione* * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE, RS 916.443.10). 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA, RS 916.443.12). 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS 916.443.13). 6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS 916.443.106). 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 8. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS 812.212.27). 9. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV, RS 916.472).
III. Modalità d’applicazione L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.»
Allegato IV L’appendice 4 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi 1. Direttiva 2009/157/CE del Consi- Ordinanza del 31 ottobre 2012 glio, del 30 novembre 2009, relati- sull’allevamento di animali (OAlle; va agli animali della specie bovina RS 916.310). riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1). 2. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). 3. Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54). 4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) 5. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30). 6. Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34). 7. Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36). 8. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). 9. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). 10. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37). 11.
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).
Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea. Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano nelle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.»
Allegato V L’appendice 5 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Capitolo I Disposizioni generali – sistema TRACES
Decisione 2004/292/CE della Commis- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle sione, del 30 marzo 2004, relativa epizoozie (LFE, RS 916.40). all’applicazione del sistema TRACES2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle recante modifica della decisione epizoozie (OFE; RS 916.401) 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e animali (OITE; RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, (RS 916.443.13). 6. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).
La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione. Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del
Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra
gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epidel 21 novembre 1989, relativa alla zoozie (LFE; RS 916.40) e in partimutua assistenza tra le autorità am- colare l’articolo 57. ministrative degli Stati membri e al-2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conla collaborazione tra queste e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la cor- l’esportazione di animali e prodotti retta applicazione delle legislazioni animali (OITE; RS 916.443.10) veterinaria e zootecnica (GU L 351 del2.12.1989, pag. 34). 3. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, e del transito di animali e prodotti del 26 giugno 1990, relativa ai con- animali (Ordinanza sui controlli trolli veterinari e zootecnici applica- OITE, RS 916.443.106). bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di ori- 4. Ordinanza del 28 novembre 2014 gine animale, nella prospettiva della concernente l’importazione, il tranrealizzazione del mercato interno sito e l’esportazione di animali da (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29). compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato C. Modalità d’applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero 1. Definizioni Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera.
In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l’Unione europea. Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione18. Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – l’espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l’anno civile»; – per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell’Allegato corrispondente sono: Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo
Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).
Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea città Cantone di Basilea campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello esterno Cantone di Appenzello interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura In applicazione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), e in particolare dell’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale. 5. Il detentore degli animali:
deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato;
offre piena collaborazione per l’espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
procede all’esame degli animali entro le quarantotto ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il 8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera:
gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
le disposizioni di cui ai punti2 e 3 si applicano soltanto all’atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera nell’anno civile in questione;
le disposizioni del punto 6 non si applicano;
il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine: Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine Unione europea Certificato per gli scambi intracomunitari I.1. Speditore I.2. Numero di I.2.a. Numero di Nome riferimento del riferimento certificato locale Indirizzo Paese I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario I.6. Numero di N° documenti di Nome certificati origi- accompagnamento nali annessi Indirizzo Paese I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento
Parte I Informazioni relative alla partita presentata
I.8. Paese Codice I.9. Regio- Codice I.10. Codice I.11. Codice di origine ISO ne di Paese di ISO Regione origine destina- di destizione nazione I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca I.13. Luogo di destinazione Azienda 5 Azienda 5 Centro di raccolta 5 Centro di raccolta 5 Sede del commerciante 5 Sede del commerciante 5 Organismo riconosciuto 5 Organismo riconosciuto 5 Centro sperma 5 Centro sperma 5 Azienda riconosciuta acquacoltura 5 Azienda riconosciuta acquacoltura 5 Gruppo embrioni 5 Gruppo embrioni 5 Stabilimento 5 Stabilimento 5 Altro 5 Altro 5 Nome Nome Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Indirizzo Indirizzo Codice postale Codice postale I.14. Luogo di carico I.15. Data e ora della partenza Codice postale I.16. Mezzo di trasporto I.17. Trasportatore Aereo 5 Nome Nave 5 Numero di riconoscimento Vagone 5 Indirizzo Autocarro 5 Codice postale Altro 5 Stato membro Identificazione: Numero/i:
Unione europea Certificato per gli scambi intracomunitari I.21. I.20. Numero di I.22. Numero animali/Peso di colli lordo I.23. N. del sigillo e n. del container I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: Transumanza 5 I.26. Transito in un paese terzo 5 I.27. Transito negli Stati membri 5 Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.28. Esportazione 5 I.29. Tempo previsto per il trasporto Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.30. Ruolino di marcia Sì 5 No 5 I.31. Identificazione degli animali Codice del prodotto (codice SA) Numero del passaporto Unione europea 2005/22/CE Pascolo II. Informazione sanitaria II.a. Numero di riferimento II.b. Numero di riferimento locale del certificato A. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero o al pascolo giornaliero degli animali della specie bovina
Parte II Certificazione
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: A.1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; A.2. proviene da un allevamento d’origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:
che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione …/…/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I);
che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; A.3. è un animale d’allevamento(3) o da produzione(1) che:
ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda;
non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto2; A.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un’ispezione in data [inserire la data], nelle quarantotto ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; A.5. L’azienda d’origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini; A.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; A.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999; A.8. Al momento dell’ispezione gli animali di cui sopra erano idonei a essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio; A.9. Data di arrivo al pascolo (6) … A.10. Data di partenza prevista dal pascolo: … B. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato) B.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato(3) o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente (3), (7), (8) ] sono stati oggetto di un’ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o quarantotto ore prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa. B.2. che l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.
Unione europea 2005/22/CE Pascolo II. Informazione sanitaria II.a. Numero di riferimento II.b. Numero di riferimento locale del certificato * La parte A deve essere compilata per l’andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte B deve essere compilata per il ritorno dal pascolo frontaliero. (1) Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell’emissione del certificato o almeno entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista dell’arrivo degli animali. (2) Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d’origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (3) Depennare la menzione non pertinente. (4) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (5) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto. (6) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di riconoscimento) del presente certificato. (7) Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda d’origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. (8) Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d’entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6. del presente certificato. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: N. dell’UVL: Data: Firma: Timbro:
Capitolo III Condizioni per gli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera
A. Legislazioni Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione19.
Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti
alle disposizioni degli atti seguenti:
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della 1. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- Commissione, del 18 febbraio 2004, cernente l’importazione, il transito e che adotta un documento per la di- l’esportazione di animali e prodotti chiarazione e il controllo veterinario animali (OITE; RS 916.443.10) degli animali che provengono dai2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conpaesi terzi e sono introdotti nella cernente l’importazione e il transito Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, per via aerea di animali provenienti pag. 11). da paesi terzi (OITA; 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del RS 916.443.12) Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 condel 29 aprile 2004, relativo ai con- cernente l’importazione e il transito trolli ufficiali intesi a verificare la per via aerea di prodotti animali conformità alla normativa in materia provenienti da paesi terzi (OITPA; di mangimi e di alimenti e alle nor- RS 916.443.13). me sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio pag. 1). 2007 sul controllo dell’importazione 3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, animali (Ordinanza sui controlli del 15 luglio 1991, che fissa i prin- OITE, RS 916.443.106).
Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
cipi relativi all’organizzazione dei 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 controlli veterinari per gli animali concernente l’importazione, il tranche provengono dai paesi terzi e che sito e l’esportazione di animali da sono introdotti nella Comunità e che compagnia (OITE-AC; modifica le direttive 89/662/CEE, RS 916.443.14). 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicu- 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, rezza alimentare e di veterinaria del 29 aprile 1996, concernente il (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; divieto d’utilizzazione di talune so- RS 916.472). stanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui produzioni animali e che abroga le medicamenti per uso veterinario direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e (OMVet, RS 812.212.27). 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31). 7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione20. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 3 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* * Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.
Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d’applicazione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. 4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
Capitolo V Disposizioni specifiche
1. Identificazione degli animali alle disposizioni degli atti seguenti:
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 15 luglio 2008, relativa epizoozie (OFE; RS 916.401), in all’identificazione e alla registrazione particolare gli articoli 7–15f (regidei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, strazione e identificazione). pag. 31).2. Ordinanza del 26 ottobre 2011 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del concernente la banca dati sul traffico Parlamento europeo e del Consiglio, di animali (RS 916.404.1). del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE)
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE)
n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15).
2. Protezione degli animali 1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del 1. Legge federale del 16 dicembre Consiglio, del 22 dicembre 2004, 2005 sulla protezione degli animali sulla protezione degli animali duran- (LPAn; RS 455), in particolare gli te il trasporto e le operazioni corre- articoli 15 e 15a (principi, trasporti late che modifica le direttive internazionali di animali). 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego-2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla lamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 protezione degli animali (OPAn; del 5.1.2005, pag. 1). RS 455.1), in particolare gli articoli 2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del 169–176 (trasporti internazionali di Consiglio, del 25 giugno 1997, animali). riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del2.7.1997, pag. 1).
Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del Comitato misto veterinario.
La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE)
n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.
3. Canoni 1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni dovuti per lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.»
Allegato VI L’appendice 6 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 6 Prodotti di origine animale
Capitolo I Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta
«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano» Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis. Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Salute animale:
1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 2002/99/CE* Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea 2. Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni Mammiferi terrestri Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì d’allevamento diversi Direttiva 92/118/CEE** Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). da quelli sopra citati Direttiva 2002/99/CE Ratiti d’allevamento Direttiva 92/118/CEE Sì Lagomorfi Direttiva 2002/99/CE 3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni Ungulati selvatici Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Lagomorfi Regolamento (CE) n. 999/2001 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terrestri Selvaggina selvatica di penna 4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi Pollame Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea 5. Stomaci, vesciche e budella Bovini Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Ovini e caprini Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Suini Direttiva 2002/99/CE 6. Ossa e prodotti a base di ossa Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terre- Direttiva 2002/99/CE stri d’allevamento o Regolamento (CE) n. 999/2001 selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea 7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terre- Direttiva 2002/99/CE stri d’allevamento Regolamento (CE) n. 999/2001 o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna 8.
Gelatina e collagene Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Regolamento (CE) n. 999/2001 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).
9. Latte e prodotti lattiero-caseari Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea 10. Uova e ovoprodotti Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini Direttiva 2006/88/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì 12. Miele Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì 13. Lumache e cosce di rana Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì
Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Sanità pubblica Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli Sì con Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la pre- oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) condizioni venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). (OPAn; RS 455.1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in (OFE; RS 916.401) materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli pag. 206). oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e (RS 817.025.21) Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Ordinanza del DFER del 23 novembre 2005 concernente l’igiene (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1) Regolamento (CE) n.
2073/2005 della Commissione, del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai (ORI; RS 817.024.1) prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1). Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentaeuropeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali ri di origine animale (RS 817.022.108) a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27). Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Protezione degli animali Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli Sì con 2009, relativo alla protezione degli animali durante animali (LPAn; RS 455) condizioni l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1). Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali (OPAn; RS 455.1) Ordinanza dell’USAV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) * Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). ** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Condizioni speciali 1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. 2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004. 3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell’Unione. 4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine prevista all’articolo 3, paragrafo2, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare per scritto alla Commissione l’elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro dell’Unione europea, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall’esame destinato a individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis. 5) I metodi di individuazione descritti nell’Allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.
D’altro canto, non si ricorre al metodo d’esame trichinoscopico descritto nell’Allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005. 6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2016. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell’articolo 9 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’Allegato 9, ultimo paragrafo, dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale. 7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera provenienti: – da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea; – da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile; per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE)
n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea. 8) In applicazione delle disposizioni dell’articolo2 dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza:
a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell’ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021). Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica: – fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell’adeguamento in questione; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate; – chiarisce i motivi dell’adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell’analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l’adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1); – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;
b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali. Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per scritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica: – descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente. 9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell’Unione europea in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005. 10) In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. 11) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:
per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE 21 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti2 d) e 3 d): RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR P.O. Box 230 6700 AE Wageningen Nederland
per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants ANSES – Laboratoire de Fougères 35306 Fougères cedex
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti2 a),2 b) e 2
: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg, 1 D-12277 Berlin Deutschland
per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c): via Regina Elena 299 La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell’Allegato VII del regolamento (CE)
n. 882/2004.
12) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d’applicazione: 1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1). 2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1). 3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24). 7. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40). 8. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1). 9. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). 10. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7). 11. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). 12. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). 13. Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1). 14.
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3). 15. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Unione europea* Svizzera* * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macella- Sì con Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la zione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) condizioni prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalo-2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente speciali patie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e (OFE, RS 916.401). del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, vati non destinati al consumo umano e che abroga il regola- il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali mento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di (OITE; RS 916.443.10) origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb- dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) braio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
Condizioni speciali Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli Allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE)
n. 1069/2009. Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’articolo
del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti nell’Allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE)
n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all’Allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.
Capitolo II Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Tali esportazioni sono effettuate alle condizioni previste per gli scambi all’interno dell’Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasciano, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell’accompagnamento dei lotti. Se necessario, i modelli di certificati sono discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.»
Allegato VII L’appendice 7 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 7 Autorità competenti Parte A: Svizzera Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso l’Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute; – l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l’Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.
Parte B: Unione europea Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell’Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell’Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute; – la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato unico europeo.»
Allegato VIII L’appendice 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Capitolo I Disposizioni generali
1. Decisione 2004/292/CE della Com- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle missione, del 30 marzo 2004, relati- epizoozie (LFE; RS 916.40), e in va all’applicazione del sistema particolare l’articolo 57. TRACES recante modifica della de-2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concisione 92/486/CEE (GU L 94 cernente l’importazione, il transito e del 31.3.2004, pag. 63). l’esportazione di animali e prodotti 2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del animali (OITE; RS 916.443.10) Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 condel 28 gennaio 2002, che stabilisce i cernente l’importazione e il transito principi e i requisiti generali della per via aerea di prodotti animali legislazione alimentare, istituisce provenienti da paesi terzi (OITPA, l’Autorità europea per la sicurezza RS 916.443.13). alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). 2007 sul controllo dell’importazione 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 1. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale. In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un’autorità competente in un posto frontaliero dell’Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera. La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un’autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste nell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell’ambito del
Capitolo II Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri
dell’Unione europea e la Svizzera I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 21 novembre 1989, relativa alla epizoozie (LFE; RS 916.40), e in mutua assistenza tra le autorità am- particolare l’articolo 57. ministrative degli Stati membri e al-2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conla collaborazione tra queste e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la cor- l’esportazione di animali e prodotti retta applicazione delle legislazioni animali (OITE; RS 916.443.10) veterinaria e zootecnica (GU L 351 del2.12.1989, pag. 34). 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, per via aerea di prodotti animali dell’11 dicembre 1989, relativa ai provenienti da paesi terzi (OITPA; controlli veterinari applicabili negli RS 916.443.13). scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mer- 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio cato interno (GU L 395 del 2007 sul controllo dell’importazione 30.12.1989, pag. 13). e del transito di animali e prodotti 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 del 16 dicembre 2002, che stabilisce concernente l’importazione, il trannorme di polizia sanitaria per la pro- sito e l’esportazione di animali da duzione, la trasformazione e compagnia (OITE-AC; l’introduzione di prodotti di origine RS 916.443.14). animale destinati al consumo umano 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Nei casi previsti nell’articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste negli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e negli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al Comitato
Capitolo III Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti
tale atto così come da ultimo modificato.
alle seguenti disposizioni:
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle della Commissione, del 22 gennaio epizoozie (LFE; RS 916.40), e in 2004, che fissa le modalità dei con- particolare l’articolo 57. trolli veterinari da effettuare ai posti2. Ordinanza del 18 aprile 2007 cond’ispezione frontalieri della Comu- cernente l’importazione, il transito nità sui prodotti importati dai paesi e l’esportazione di animali e terzi (GU L 21 del 28.1.2004, prodotti animali (OITE; pag. 11). RS 916.443.10) 2. Regolamento (CE) n. 206/2009 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 della Commissione, del 5 marzo concernente l’importazione e il 2009, relativo all’introduzione nella transito per via aerea di prodotti Comunità di scorte personali di animali provenienti da paesi terzi prodotti di origine animale e che (OITPA; RS 916.443.13). modifica il regolamento (CE) n. 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, 2007 sul controllo pag. 1). dell’importazione e del transito di 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del animali e prodotti animali Parlamento europeo e del Consi- (Ordinanza sui controlli OITE, glio, del 29 aprile 2004, che stabili- RS 916.443.106). sce norme specifiche per l’organiz- 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 zazione dei controlli ufficiali sui concernente l’importazione, il tranprodotti di origine animale destinati sito e l’esportazione di animali da al consumo umano (GU L 139 del compagnia (OITE-AC; 30.4.2004, pag. 206). RS 916.443.14). 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle Parlamento europeo e del Consi- tasse dell’Ufficio federale della siglio, del 29 aprile 2004, relativo ai curezza alimentare e di veterinaria controlli ufficiali intesi a verificare (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; la conformità alla normativa in ma- RS 916.472). teria di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle degli animali (GU L 165 del derrate alimentari (LDerr; 30.4.2004, pag. 1). RS 817.0). 5. Direttiva 89/608/CEE del Consi- 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 glio, del 21 novembre 1989, relati- sulle derrate alimentari e gli oggetti va alla mutua assistenza tra le auto- d’uso (ODerr; RS 817.02). rità amministrative degli Stati 9.
Ordinanza del 23 novembre 2005 membri e alla collaborazione tra concernente l’esecuzione della legiqueste e la Commissione per assi- slazione sulle derrate alimentari curare la corretta applicazione delle (RS 817.025.21). legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del2.12.1989, pag. 34). 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, componenti presenti negli alimenti del 29 aprile 1996, concernente il (OSoE; RS 817.021.23). divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9). 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8). 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea sono i seguenti: i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 1 NHC* Centro 2 HC(2)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 HC(2), NHC* * Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.
Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
Capitolo IV Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra
l’Unione europea e la Svizzera Per i settori nei quali l’equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell’appendice 6.
Capitolo V Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni
I. Unione europea– Legislazione* A. Regole di sanità pubblica 1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3). 2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE)
n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). 3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11). 4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1). 5. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1). 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del2.10.2012, pag. 1). 9. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16). 10. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24). 11. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 12.
Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40). 13. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 14. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1). 15. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). 16. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). 17. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). 18. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 19. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
20. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). 21. Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1). 22. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
B. Regole di salute animale 1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). 2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1). 5. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 6. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
C. Altre misure specifiche* * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a 1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14). 2. Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, 3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4). 4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15). 5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1). 6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24). 7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1). 8.
Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25). 9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26). 10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
2. Svizzera – Legislazione* A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10). B. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS 916.443.13).
3. Modalità d’applicazione A. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. B. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice. C. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice. D. In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L’esportazione di questa carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera: – limita l’utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
– limita la loro introduzione ai soli posti d’ispezione frontalieri svizzeri; – mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea; – presenta una volta all’anno una relazione alla Commissione sull’origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini; – in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.
Capitolo VI Canoni
1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»
Allegato IX L’appendice 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è sostituita dalla seguente:
«Appendice 11 Punti di contatto I. Per l’Unione europea: Il direttore Affari veterinari e internazionali Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare Commissione europea 1049 Bruxelles, Belgio II. Per la Svizzera: Il direttore Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 3003 Berna, Svizzera»
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
908–910