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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali

AS 2017 1689 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 dic 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-1689/it/ordinanza-del-dfi-sulle-derrate-alimentari-destinate-alle-persone-con-particolari-esigenze-nutrizionali

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abroga: Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104)

Atto di base di: Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104)

RU 2017 1689

Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari destinate
alle persone con particolari esigenze nutrizionali
(ODPPE)

del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli10 capoverso4, 12 capoverso3, 14 capoverso1, 25 capoverso2 e 36 capoversi3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:

Footnotes

  1. [10] RS 817.022.2
  2. [4] RS 817.022.31
  3. [3] RS 817.022.16
  4. [1] RS 817.02
  5. [2] RS 817.022.2

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza descrive le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali e disciplina i requisiti relativi alla composizione, alla caratterizzazione, alla presentazione e alla pubblicità delle stesse.

Art. 2 Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali

Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali sono classificate nelle seguenti categorie:

  1. alimenti per lattanti;

  2. alimenti di proseguimento;

  3. alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

  4. alimenti destinati a fini medici speciali;

  5. alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso;

  6. alimenti per sportivi.

RS 817.022.104

Art. 3 Requisiti generali

Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:

  1. essere presenti nella forma biodisponibile;

  2. avere un effetto nutritivo o un effetto fisiologico;

  3. essere adatte alle persone a cui sono destinate.

Alle derrate alimentari di cui all’articolo2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:

  1. le sostanze e i composti di cui all’allegato1;

  2. le sostanze ammesse per le esigenze nutrizionali in questione ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari.

Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone.

Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate.

Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.

Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni.

Art. 4 Caratterizzazione

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo3 capoverso1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), sull’etichetta devono figurare anche informazioni per un uso appropriato.

In deroga all’articolo3 capoverso 4 OID, la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria a prescindere dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del contenitore.

Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori.

Capitolo 2 Derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia

Sezione 1 Alimenti per lattanti

Art. 5 Definizione

Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.

Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso1 non può essere immesso sul mercato né distribuito come tale.

Art. 6 Requisiti

Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:

  1. sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato2 numero2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;

  2. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato2;

  3. gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;

  4. per la fabbricazione possono essere aggiunti esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato1. A essi si applicano i seguenti criteri: 1. se possono essere utilizzati anche come additivi, i criteri di purezza di cui all’allegato4 dell’ordinanza del 25 novembre 20134 sugli additivi (OAdd), 2. se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili, i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.

Art. 7 Caratterizzazione: considerazioni generali

La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».

Gli alimenti per lattanti fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte per lattanti».

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

a. l’indicazione che il prodotto è idoneo alle esigenze alimentari dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;

  1. le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;

  2. un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione o conservazione inadeguate del prodotto;

  3. un’indicazione come «avvertimento importante», seguita: 1. da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e 2. dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

Sono inoltre ammesse:

  1. indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone: 1. persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia, 2. figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;

  2. illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti per lattanti e ne illustrino i metodi di preparazione.

Non sono ammessi:

  1. una caratterizzazione di alimenti per lattanti concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;

  2. immagini di lattanti o altre immagini o diciture suscettibili di idealizzare l’uso della derrata alimentare;

  3. l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».

La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti per lattanti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.

Art. 8 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID5:

  1. la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;

  2. il tenore di sale non deve essere indicato;

c. il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.

In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.

Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato2 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:

  1. le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;

  2. il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;

  3. la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato1, se tale indicazione non è prevista dall’articolo7 capoverso3 lettera b;

  4. la quantità delle sostanze aggiunte in conformità con l’articolo6.

Gli alimenti per lattanti non devono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi della sezione 12 OID. Sono fatte salve le seguenti diciture relative al lattosio e all’acido docosaesaenoico (DHA):

  1. la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;

  2. la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);

  3. la dicitura «senza lattosio» per alimenti per lattanti prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;

  4. la dicitura «contiene acido docosaesaenoico (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)» o «contiene DHA (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)».

Footnotes

  1. [5] RS 817.022.16
  2. [7] RS 817.022.16
  3. [6] RS 817.022.31

Art. 9 Presentazione e pubblicità

Gli articoli7 e 8 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.

Art. 10 Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo

Gli alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzati all’interno delle stesse o distribuiti all’esterno possono essere utilizzati o distribuiti soltanto per i lattanti che devono essere nutriti con tali alimenti e unicamente per il periodo necessario.

Art. 11 Obbligo di notifica

Chi fabbrica o importa un alimento per lattanti e intende immetterlo sul mercato deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.

Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.

Sezione 2 Alimenti di proseguimento

Art. 12 Definizione

Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata per:

  1. i lattanti di età superiore a sei mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e

  2. i bambini nella prima infanzia, di età compresa tra uno e tre anni.

Art. 13 Requisiti

Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:

  1. sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato3 numero2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a sei mesi e dei bambini nella prima infanzia è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;

  2. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato3;

  3. devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;

  4. devono essere aggiunte esclusivamente sostanze e composti di cui all’allegato1. A tali sostanze e composti si applicano i seguenti criteri: 1. se possono essere utilizzati anche come additivi: i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd6, 2. se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili: i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.

Art. 14 Caratterizzazione: considerazioni generali

La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».

Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4 sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

  1. un’indicazione che il prodotto: 1. è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, 2. deve essere incluso in un’alimentazione diversificata, e 3. non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi sei mesi di vita;

  2. un’indicazione che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, in particolare nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei sei mesi, va presa soltanto: 1. su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia o della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e 2. tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;

  3. le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;

  4. un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguate;

  5. un’indicazione come «avvertenza importante», seguita: 1. da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti di proseguimento, e 2. dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

Sono inoltre ammesse:

  1. indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone: 1. persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia, 2. figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;

  2. illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti di proseguimento e ne illustrino i metodi di preparazione.

Non sono ammessi:

  1. una caratterizzazione di alimenti di proseguimento concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;

  2. immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso della derrata alimentare;

  3. l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».

La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti di proseguimento siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.

Art. 15 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID7:

  1. la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;

  2. il tenore di sale non deve essere indicato;

  3. solo le vitamine e i sali minerali possono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento; si applicano le quantità di riferimento specifiche di cui all’allegato4.

In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.

Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato3 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:

  1. le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;

  2. il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;

  3. la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato1 per 100 ml del prodotto pronto al consumo, se tale indicazione non è prevista dall’articolo 14 capoverso3 lettera c;

  4. la quantità delle sostanze aggiunte secondo l’articolo13.

Sono ammesse le seguenti diciture relative al lattosio:

a. la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;

  1. la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);

  2. la dicitura «senza lattosio» per alimenti di proseguimento prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;

Footnotes

  1. [13] RU 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405

Art. 16 Presentazione e pubblicità

Gli articoli 14 e 15 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.

Art. 17 Obbligo di notifica

Chi fabbrica o importa alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine, contenenti sostanze e composti diversi da quelli elencati nell’allegato1, e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.

Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.

Sezione 3 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e

ai bambini nella prima infanzia

Art. 18 Definizione

Gli alimenti a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono derrate alimentari che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra quattro mesi e tre anni.

Essi sono destinati al consumo:

  1. durante lo svezzamento dei lattanti;

  2. per integrare l’alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia; o

  3. per il graduale passaggio all’alimentazione normale.

Non sono considerate pappe di complemento le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia.

Art. 19 Requisiti

Gli alimenti a base di cereali possono essere offerti come:

  1. prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati;

  2. prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con acqua o altri liquidi privi di proteine;

  3. paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;

  4. fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.

Gli alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini secondo l’articolo 18 capoverso1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.

Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

  1. gli alimenti a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato5;

  2. le pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato6;

  3. per la fabbricazione possono essere utilizzati esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato1.

Se agli alimenti a base di cereali e alle pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono aggiunti vitamine e sali minerali, valgono le quantità massime di cui all’allegato7.

Art. 20 Caratterizzazione: considerazioni generali

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4, l’etichetta deve recare le seguenti informazioni:

  1. una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;

  2. informazioni sul tenore di glutine, come «contenente glutine», o sull’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi;

  3. la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali negli allegati 5 e 6 sono fissati tenori specifici per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;

  4. se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle.

Art. 21 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze indicate nell’allegato4 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni dell’articolo 20 capoverso1 lettera c.

Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato4 in riferimento alle pappe di complemento, oltre ai dati indicati conformemente ai capoversi1 e 2 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio ed eventualmente per ogni porzione stabilita del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato4.

Sezione 4 Disposizioni comuni sui residui di prodotti fitosanitari e sui valori

massimi in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e

Art. 22

I prodotti agricoli trattati con i prodotti fitosanitari di cui all’allegato8 elenco A non possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia.

I prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato8 elenco A sono considerati non utilizzati se i valori massimi dei residui di tali sostanze non sono superiori a

Per i prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato8 elenco B si applicano i tenori massimi di residui ivi previsti.

I prodotti pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante non devono contenere residui di prodotti fitosanitari superiori a 0,01 mg/kg per sostanza attiva.

Footnotes

  1. [8] RS 817.022.16

Capitolo 3 Alimenti destinati a fini medici speciali

Art. 23 Definizione

Gli alimenti destinati a fini medici speciali sono derrate alimentari destinate a pazienti:

  1. che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute, compresi i metaboliti; o

  2. che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti per determinate categorie di persone o una combinazione di entrambi.

Art. 24 Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali

Gli alimenti destinati a fini medici speciali vengono classificati nelle seguenti categorie:

  1. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard delle sostanze nutritive, possono costituire l’unica fonte di nutrimento per le persone a cui sono destinati;

  2. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione delle sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, possono costituire l’unica fonte di nutrimento;

  3. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, non sono idonei a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.

Gli alimenti di cui al capoverso1 lettere a e b possono essere utilizzati anche per la sostituzione parziale o l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.

Art. 25 Requisiti

La formulazione degli alimenti destinati a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.

Gli alimenti destinati a fini medici speciali possono contenere le sostanze e i composti di cui all’allegato1.

Gli alimenti destinati a fini medici speciali devono:

  1. essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;

  2. rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; e

  3. soddisfare i criteri di cui all’allegato9.

L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti.

Footnotes

  1. [9] RS 817.022.16

Art. 26 Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi negli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia

Le disposizioni di cui all’articolo 22 capoversi 1–4 si applicano anche agli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

Art. 27 Obbligo di notifica

Chi fabbrica o importa alimenti destinati a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato all’USAV un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva copia stampata con la composizione del prodotto.

Art. 28 Caratterizzazione: considerazioni generali

La denominazione specifica è «alimento destinato a fini medici speciali».

Oltre a quelle di cui all’articolo4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

  1. la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;

  2. la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;

  3. la dicitura «Indicato per il regime alimentare in caso di …», completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali è previsto il prodotto;

  4. una descrizione delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto che lo rendono indicato per la malattia, il disturbo o lo stato patologico per il cui regime alimentare esso è previsto, se necessario tenuto conto della lavorazione e formulazione particolari, con le indicazioni delle sostanze nutritive che sono state aumentate, diminuite, eliminate o altrimenti modificate;

  5. i motivi che giustificano l’uso del prodotto.

Possono inoltre figurare le seguenti indicazioni:

  1. la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;

  2. la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici per i quali il prodotto è previsto;

  3. una menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;

  4. l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.

e. se del caso, le istruzioni per una preparazione, un utilizzo e una conservazione corretti del prodotto dopo l’apertura della confezione.

Le indicazioni di cui ai capoversi2 lettere a e b e 3 lettere a e b devono essere precedute dall’espressione «Avvertenza importante» o da un’espressione equivalente.

Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID8, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:

  1. la quantità di ogni vitamina e sostanza minerale elencata nell’allegato9 e contenuta nel prodotto;

  2. la quantità di componenti di proteine, carboidrati e grassi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, qualora questa informazione sia necessaria per il corretto utilizzo del prodotto;

  3. informazioni sull’origine e sulla natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto.

  4. se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto.

In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.

In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.

L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg).

Sugli alimenti destinati a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Art. 30 Caratterizzazione: alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati

per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti. Oltre agli articoli 28 e 29, agli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti si applicano i seguenti requisiti riguardanti la caratterizzazione:

  1. sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione;

  2. non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto; sono tuttavia ammesse illustrazioni gra- fiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione;

  3. la caratterizzazione deve garantire che tali prodotti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.

Art. 31 Pubblicità degli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti

La pubblicità degli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto.

Nei punti di vendita di tali alimenti è vietata la distribuzione di campioni. Sono inoltre vietate altre forme di promozione intese a indurre i consumatori all’acquisto, quali modalità speciali di esposizione, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

I produttori e i distributori non devono offrire alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle relative famiglie, tali alimenti sotto forma di prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi.

Capitolo 4 Alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso

Art. 32 Definizione

Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono completamente o parzialmente il fabbisogno alimentare quotidiano.

Art. 33 Categorie di alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso

Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso sono suddivisi in due categorie:

  1. prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera;

  2. prodotti sostitutivi di uno o più pasti.

Art. 34 Requisiti

La composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato10 e possono essere utilizzati solo le sostanze e i composti di cui all’allegato1.

Tutti gli elementi costitutivi di un prodotto destinato a sostituire l’intera razione giornaliera devono essere confezionati nella stessa unità di imballaggio.

Art. 35 Caratterizzazione

Le denominazioni specifiche sono le seguenti:

  1. per i prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera: «razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso»;

  2. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti: «pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso».

In deroga ai requisiti di cui agli articoli3 e 4 OID9 vale quanto segue:

  1. vanno indicati per quantità specifica del prodotto pronto all’uso proposto per il consumo: 1. il valore energetico in kJ e kcal, 2. il tenore in forma numerica di proteine, carboidrati, lipidi e il tenore delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato10;

  2. nel caso di prodotti sostitutivi di uno o più pasti, oltre all’indicazione del tenore, l’indicazione relativa alle vitamine e ai sali minerali deve essere espressa anche in percentuale della quantità di riferimento per l’assunzione giornaliera ai sensi dell’allegato 10 OID.

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo3 capoverso 1 OID devono essere indicati:

  1. per i prodotti che necessitano di una preparazione, il modo d’uso corretto e una menzione sull’importanza della sua applicazione;

  2. una menzione relativa all’importanza dell’assunzione quotidiana di una quantità sufficiente di liquidi;

  3. se un prodotto utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante apporta una quantità di polialcoli superiore a 20 g al giorno, una menzione riguardante il rischio di effetto lassativo;

  4. per i prodotti sostitutivi di un’intera razione giornaliera, l’indicazione che: 1. il prodotto fornisce quantità sufficienti di tutte le sostanze nutritive essenziali per una giornata, e 2. il prodotto non può essere consumato per oltre tre settimane senza consultazione medica;

  5. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti, l’indicazione relativa al fatto che avranno l’effetto desiderato solo nell’ambito di una dieta ipocalorica e che, in tale ambito, vanno integrati con altri alimenti.

Capitolo 5 Alimenti per sportivi

Art. 36 Definizione

Gli alimenti per sportivi sono derrate alimentari che soddisfano le particolari esigenze energetiche e nutrizionali di tale categoria e che costituiscono una pratica fonte di nutrienti qualora il consumo di alimenti comuni non sia praticabile.

Art. 37 Categorie di alimenti per sportivi

Gli alimenti per sportivi sono classificati in quattro categorie:

  1. prodotti energetici;

  2. prodotti con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi;

  3. preparati contenenti proteine e aminoacidi;

  4. combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c.

Art. 38 Requisiti

Gli alimenti per sportivi possono contenere:

  1. vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui all’allegato11 in base ai requisiti ivi stabiliti per i composti di cui all’allegato 12;

  2. sostanze che: 1. sono ammesse ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201610 sui nuovi tipi di derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego, 2. sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego;

  3. ulteriori alimenti, fatte salve le lettere a e b.

Alle colture batteriche vive si applica l’allegato13.

I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero1.

Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero2.

Per le combinazioni di cui all’articolo 37 lettera d si applicano i requisiti previsti per i singoli componenti.

Footnotes

  1. [11] RS 817.022.16

Art. 39 Richiesta di modifica degli allegati11 e 12

Su richiesta motivata l’USAV può:

  1. inserire ulteriori sostanze nell’allegato11;

  2. modificare i requisiti delle sostanze di cui all’allegato11;

  3. inserire ulteriori composti nell’allegato 12.

Art. 40 Caratterizzazione

La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID11.

La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato11, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 12.

L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

  1. con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes12; oppure

  2. con l’indicazione «con batteri acidolattici».

La caratterizzazione deve fare riferimento al tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.

Le bevande con un’osmolarità compresa tra 270 e 290 mmol/litro possono essere definite isotoniche mentre le bevande con un’osmolarità pari o inferiore a 260 mmol/litro possono essere definite ipotoniche.

Capitolo 6 Adeguamento degli allegati

Art. 41

L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Può stabilire altresì disposizioni transitorie.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200513 sugli alimenti speciali è abrogata.

www.the-icsp.org

Art. 43 Disposizioni transitorie

Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica secondo gli articoli11 e 17 che sono già stati immessi sul mercato e notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.

L’indicazione di cui all’articolo8 capoverso4 lettera d può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Allegato 1

(art.3 cpv.2 lett. a,6 lett. d,8 cpv.3 lett. c,13 lett. d, 15 cpv.3 lett. c, 17 cpv.1, 19 cpv.3 lett. c, 25 cpv.2 e 34 cpv. 1) Sostanze e composti Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Vitamine Acido pantotenico Dexpantenolo x x x x D-Pantotenato di x x x x D-pantotenato di sodio x x x x Biotina D-Biotina x x x x Folato Acido folico o acido x x x x pteroilmonoglutammico L-metilfolato di calcio x x Niacina Acido nicotinico x x x x Nicotinamide x x x x Riboflavina Riboflavina x x x x Riboflavina-5’-fosfato x x x x di sodio Tiamina Tiamina cloridrato x x x x Tiamina mononitrato x x x x Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Vitamina A Acetato di retinile x x x x β-carotene x x x Palmitato di retinile x x x x Retinolo x x x x Vitamina B6 Dipalmitato di piri- x x x dossina Piridossina cloridrato x x x x Piridossina-5’-fosfato x x x x Vitamina B12 Cianocobalamina x x x x Idrossocobalamina x x x x Vitamina C 6-palmitato di L- x x x x ascorbile Acido L-ascorbico x x x x L-ascorbato di calcio x x x x L-ascorbato di potas- x x x x sio L-ascorbato di sodio x x x x Vitamina D Colecalciferolo x x x x Ergocalciferolo x x x x Vitamina E D-α-tocoferil succina- x x x x to D-α-tocoferilacetato x x x x D-α-Tocoferolo x x x x Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione DL-α-tocoferolo x x x x Succinato di D-α- x x x x tocoferolo polietilene glicole 1000 (TPGS) DL-α-tocoferilacetato x x x x Vitamina K Fillochinone o fitome- x x x x nadione Menachinone14 x x Sali minerali Boro Acido borico x x Borato di sodio x x Calcio Bisglicinato di calcio x x Calcio L-pidolato x x Carbonato di calcio x x x x Citrato di calcio o sali x x x x di calcio dell’acido citrico Citrato-malato di x x Cloruro di calcio x x x x Glicerofosfato di x x x x

Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Gluconato di calcio x x x x Idrossido di calcio x x x x Lattato di calcio x x x x Malato di calcio x x Ortofosfato di calcio o x x x x sali di calcio Ossido di calcio x x x Solfato di calcio x x Cromo Cloruro di cromo (III) x x e il suo esaidrato Picolinato di cromo x x Solfato di cromo (III) x x e il suo esaidrato Ferro Bisglicinato ferroso x x x Carbonato ferroso x x x Citrato ferrico di x x x x ammonio Citrato ferroso x x x x Difosfato ferrico di x x x sodio Difosfato ferrico o x x x x pirofosfato ferrico Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Ferro elementare x x x (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) Fosfato di ammonio x x ferroso Fumarato ferroso x x x x Gluconato ferroso x x x x Lattato ferroso x x x x L-pidolato ferroso x x Saccarato ferrico x x x Sodio ferrico EDTA x x Solfato ferroso x x x x Fluoruro Fluoruro di potassio x x Fluoruro di sodio x x Iodio Iodato di potassio x x x x Iodato di sodio x x x Ioduro di potassio x x x x Ioduro di sodio x x x x Magnesio Acetato di magnesio x x Bisglicinato di magne- x x sio Carbonato di magne- x x x x sio Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Citrato di magnesio o x x x x sali di magnesio dell’acido citrico Citrato di potassio e x x Cloruro di magnesio x x x x Gluconato di magne- x x x x sio Idrossido di magnesio x x x x Lattato di magnesio x x x Magnesio L-aspartato x Magnesio L-pidolato x x Ortofosfato di magne- x x x x sio o sali di magnesio Ossido di magnesio x x x x Solfato di magnesio x x x x Manganese Carbonato di manga- x x x x nese Citrato di manganese x x x x Cloruro di manganese x x x x Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione manganese Gluconato di manga- x x x x nese Solfato di manganese x x x x Molibdeno Molibdato di ammo- x x nio Molibdato di sodio x x Potassio Bicarbonato di potas- x x x x sio Carbonato di potassio x x x x Citrato di potassio x x x x Citrato di potassio e x x Cloruro di potassio x x x x potassio Gluconato di potassio x x x x

Idrossido di potassio x x x Lattato di potassio x x x x Sali di potassio x x x Rame Carbonato di rame x x x x Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Citrato di rame x x x x Complesso rame-lisina x x x x Gluconato di rame x x x x Solfato di rame x x x x Selenio Idrogenoselenito di x x sodio Lievito arricchito in x x selenio15 Selenato di sodio x x x Selenito di sodio x x x Sodio Bicarbonato di sodio x x x Carbonato di sodio x x x Citrato di sodio x x x Cloruro di sodio x x x Gluconato di sodio x x x Idrossido di sodio x x x Lattato di sodio x x x dell’acido orto fosforico

Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non possono superare normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Zinco Acetato di zinco x x x x Bisglicinato di zinco x x Carbonato di zinco x x Citrato di zinco x x x x Cloruro di zinco x x x x Gluconato di zinco x x x x Lattato di zinco x x x x Ossido di zinco x x x x Solfato di zinco x x x x Aminoacidi Aminoacidi16 Cistina17 x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x Glicina x L-acido aspartato x L-acido glutammico x x L-alanina - x x L-arginina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-arginina-L-aspartato x

Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e alle altre pappe di complemento possono essere utilizzati esclusivamente i cloridrati indicati espressamente. Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti destinati a fini medici speciali e alle razioni giornaliere per un’alimentazione mirante al controllo del peso possono essere utilizzati eventualmente anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.

Agli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, può essere aggiunta solo L-cisteina e non cistina. Ad alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento la cisteina può essere aggiunta solo sotto forma di L-cisteina.

Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione L-cisteina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-citrullina x L-fenilalanina x x x x L-glutammina x x L-isoleucina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-istidina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-leucina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-lisina x e il suo cloridrato x e il suo cloridrato x x L-lisina acetata x x L-lisina-L-aspartato x L-lisina-L-glutammato x L-metionina x x x x L-ornitina x x L-prolina x L-serina x L-tirosina x x x x L-treonina x x x x L-triptofano x x x x L-valina x x x x N-acetil-L-cisteina x N-acetil-L-metionina x nei prodotti destinati a persone a partire da 1 anno di età.

Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione Altre sostanze, senza aminoacidi Carnitina e taurina L-carnitina x x x x L-carnitina-L-tartrato x x x L-cloridrato di carniti- x x x x na Taurina x x x Colina e inositolo Bitartrato di colina x x x x Citrato di colina x x x x Cloruro di colina x x x x Colina x x x x Inositolo x x x Nucleotidi Adenosina-5’- x x x monofosfato (AMP) Citidina-5’- x x x monofosfato (CMP) Guanosina-5’- x x x monofosfato (GMP) Inosina-5’- x x x monofosfato (IMP) Sali di sodio del CMP x x x Sali di sodio del GMP x x x Sali di sodio dell’IMP x x x Alimenti per lattanti e Alimenti a base di cereali e Alimenti destinati a fini medici Alimenti per un’alimentazione dell’UMP dell’AMP Uridina-5’- x x x monofosfato (UMP)

Allegato 2

(art.6 lett. a n. 1 e b nonché8 cpv. 3) Requisiti della composizione di alimenti per lattanti Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo immesso sul mercato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

2.1 Definizioni Tenore di proteine = Tenore di azoto ×6,25. 2.2 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 2.3 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti: proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:

  1. 63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del3 per cento; e

  2. 37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del3,5 per cento. Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da3 a10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi. A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 2.4 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino Per la fabbricazione di questi alimenti per lattanti devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di2.

    Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-Carnitina deve ammontare almeno a 0,3 mg/100 kJ 2.5 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

2.6 I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali delle proteine di latte materno sono i seguenti:

Aminoacidi Alimenti per lattanti ai sensi dei n. Alimenti per lattanti ai sensi del 2.2.+2.4 numero2.3 Arginina – – 16 69 Cisteina 9 38 6 24 Fenilalanina 20 83 15 62 Isoleucina 22 90 17 72 Istidina 10 40 11 45 Leucina 40 166 37 156 Lisina 27 113 29 122 Metionina 5 23 7 29 Tirosina 18 76 14 59 Treonina 18 77 19 80 Triptofano 8 32 7 30 Valina 21 88 19 80

Taurina Se all’alimento per lattanti è aggiunta taurina, il suo tenore non deve superare2,9

Colina

Lipidi 5.1 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo – olio di semi di cotone 5.2 Acido linoleico 5.3 Acido α-linolenico 5.4 Acido docosaesaenoico 5.5 È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 551 per acidi grassi polinsaturi a lunga catena: 2 % 552 per gli acidi arachidonici (20:4 n-6): 1 % Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3). 5.6 Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di 5.7 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore all’1 % del tenore di

Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve essere superiore a

Inositolo

Carboidrati 8.1 Possono essere usati soltanto i seguenti carboidrati:

  1. lattosio;

  2. maltosio;

  3. saccarosio;

  4. glucosio;

  5. maltodestrine

  6. sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;

  7. amido precotto (per natura senza glutine);

  8. amido gelatinizzato (per natura senza glutine).

8.2 Lattosio Questa disposizione non si applica agli alimenti pronti:

  1. in cui gli isolati proteici della soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore totale di proteine; o

  2. recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo8, capoverso4.

8.3 Saccarosio Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati. 8.4 Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 8.5 Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 kJ Se agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero8.4. 8.6 Amido precotto e/o amido gelatinizzato –2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore totale di carboidrati

Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e

per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo6 lettera a numero2.

Sali minerali 10.1 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine Calcio (mg) 12 33,5 50 140 Ferro (mg) 0,07 0,31 0,31,3 Fluoruri (μg) – 24 – 100 Fosforo (mg)18 6 21,5 25 90 Iodio (μg)3,6 6,9 15 29 Manganese (μg) 0,24 24 1 100 Molibdeno (μg) –3,3 – 14 Rame (μg) 14,3 24 60 100 Selenio (μg) 0,72 2 3 8,6

Fosforo totale Zinco (mg) 0,12 0,24 0,51

o superiore a2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale. 10.2 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Si applicano tutti i requisiti di cui al numero10.1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:

Ferro (mg) 0,11 0,48 0,45 2 Fosforo (mg)197,2 24 30 100 Zinco (mg) 0,18 0,3 0,751,25

o superiore a2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.

11 Vitamine

Acido pantotenico (mg) 0,10 0,48 0,4 2 Biotina (μg) 0,241,8 1 7,5 Folato (μg-DFE)203,6 11,4 15 47,6 Niacina (mg)21 0,10 0,36 0,41,5 Vitamina A (μg-RE)22 16,7 27,2 70 114 Vitamina B1 (tiamina) (μg)9,60 72 40 300 Vitamina B2 (riboflavina) 14,30 95,6 60 400 (μg)

Fosforo totale

Equivalente di folato dalla dieta; 1 μg DFE (dietary folate equivalent) = 1 μg di folato

Niacina preformata.

Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Vitamina B6 (μg)4,8 41,8 20 175 Vitamina B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamina D (μg)23 0,48 0,72 2 3 Vitamina E (mg-α-TE)24 0,141,2 0,6 5 Vitamina K (μg) 0,24 6 1 25

12 Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:

Nucleotidi Valore massimo25 Valore massimo26 Adenosina-5’ monofosfato 0,361,50 Citidina-5’ monofosfato 0,602,50 Guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 Inosina-5’ monofosfato 0,241,00 Uridina-5’ monofosfato 0,421,75

Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D.

α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ.

La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare5 mg/100 kcal.

Allegato 3

(art.13 lett. a n. 1 e b nonché 15 cpv. 3) Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento Osservazione: i valori si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

Tenore di proteine = Tenore di azoto ×6,25. 2.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina. 2.2 Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti: proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:

  1. 63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del3 per cento; e

  2. 37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denatura- zione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del3,5 per cento. Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da3 a10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi. A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.

2.3 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Per la fabbricazione di questi alimenti di proseguimento devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina. 2.4 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

Taurina Se all’alimento di proseguimento è aggiunta taurina, il suo tenore non deve

Lipidi 4.1 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo – olio di semi di cotone 4.2 Acido linoleico 4.3 Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di 4.4 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore all’1 % del tenore di 4.5 Acido α-linolenico 4.6 Acido docosaesaenoico 4.7 È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro proporzione rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 481 per acidi grassi polinsaturi a lunga catena:2 per cento 482 per gli acidi arachidonici (20:4 n-6):1 per cento Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3).

Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve essere superiore a2 g/l.

Carboidrati 6.1 È vietato utilizzare additivi contenenti glutine. 6.2 Lattosio Le presenti quantità minime non si applicano agli alimenti di proseguimento: – nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale; o – recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo 15, capoverso4, lettera b. 6.3 Saccarosio, fruttosio, miele – isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum. 6.4 Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve 6.5 Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 Se agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero6.4.

Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti di proseguimento. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 % di oligogalattosil-lattosio e 10 % di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 12 capoverso2 lettera b.

Sali minerali 8.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine Calcio (mg) 12 33,5 50 140 Ferro (mg) 0,14 0,48 0,6 2 Fluoruri (μg) – 24 – 100 Fosforo (mg)27 6 21,5 25 90 Iodio (μg)3,6 6,9 15 29 Manganese (μg) 0,24 24 1 100 Molibdeno (μg) –3,3 – 14 Rame (μg) 14,3 24 60 100 Selenio (μg) 0,72 2 3 8,6 Zinco (mg) 0,12 0,24 0,5 1 Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento non deve essere inferiore a1 o superiore a2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale. 8.2 Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino Si applicano tutti i requisiti di cui al numero8,1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:

Ferro (mg) 0,22 0,6 0,92,5 Fosforo (mg)287,2 24 30 100 Zinco (mg) 0,18 0,3 0,751,25

o superiore a2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.

Fosforo totale

Fosforo totale

Vitamine Acido pantotenico (mg) 0,1 0,48 0,4 2 Biotina (μg) 0,241,8 1 7,5 Folato (μg-DFE)293,6 11,4 15 47,6 Niacina (mg)30 0,1 0,36 0,41,5 Vitamina A (μg-RE)31 16,7 27,2 70 114 Vitamina B1 (tiamina) (μg)9,6 72 40 300 Vitamina B2 (riboflavina) 14,3 95,6 60 400 (μg) Vitamina B6 (μg)4,8 41,8 20 175 Vitamina B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamina D (μg)32 0,48 0,72 2 3 Vitamina E (mg-α-TE)33 0,141,2 0,6 5 Vitamina K (μg) 0,24 6 1 25

Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:

Nucleotidi Valore massimo34 Valore massimo35 Adenosina-5’ monofosfato 0,361,50 Citidina-5’ monofosfato 0,602,50 Guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 Inosina-5’ monofosfato 0,241,00 Uridina-5’ monofosfato 0,421,75

Equivalente di folato dalla dieta: 1 μg DFE (dietary folate equivalent) = 1 μg di folato

Niacina preformata

Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D.

α-TE = equivalente d-α-tocoferolo

La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ.

La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare5 mg/100 kcal.

Allegato 4

(art. 15 cpv.1 lett. c e 21) Quantità di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e Vitamine e sali minerali Quantità di riferimento Alimenti di prose- Alimenti a base di guimento cereali e altre pappe di complemento Acido pantotenico (mg)3 – Biotina (μg)10 – Calcio (mg) 550 400 Cloruro (mg) 500 – Ferro (mg) 8 6 Folato (μg-DFE)36 125 100 Fosforo (mg) 550 – Iodio (μg) 80 70 Magnesio (mg) 80 – Manganese (mg)1,2 – Niacina (mg) 7 9 Potassio (mg) 1000 – Rame (mg) 0,5 0,4 Selenio (μg) 20 10 Sodio (mg) 400 – Vitamina A (μg-ER)37 400 400 Vitamina B1 (tiamina) (mg) 0,5 0,5 Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,7 0,8 Vitamina B12 (μg) 0,8 0,7 Vitamina B6 (mg) 0,7 0,7 Vitamina C (mg) 45 25 Vitamina D (μg) 7 10 Vitamina E (mg-α-ET)38 5 – Vitamina K (μg) 12 – Zinco (mg) 5 4

Equivalente di folato dalla dieta: 1 μg DFE (dietary folate equivalent) = 1 μg di folato

Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

Allegato 5

(art. 19 cpv.3 lett. a e 20 lett. c) Requisiti della composizione degli alimenti a base di cereali per Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Tenore di cereali

Gli alimenti a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali e/o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e/o di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della miscela finale.

2.1 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettere b e d, il tenore di proteine non deve superare1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 2.2 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera b il tenore di proteina aggiunta non deve superare 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 2.3 I biscotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera d, fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine e offerti come tali, devono presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ 2.4 L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per cento di quello della proteina di riferimento caseina (n. 25) oppure il rapporto di rendimento proteico (PER) nella miscela deve essere pari almeno al

per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine. 2.5 Composizione degli aminoacidi nella caseina Aminoacidi (g per 100 g di proteina) Arginina3,7 Cisteina 0,3 Fenilalanina5,2 Isoleucina5,4 Istidina2,9 Leucina9,5 Aminoacidi (g per 100 g di proteina) Lisina8,1 Metionina2,8 Tirosina5,8 Treonina4,7 Triptofano1,6 Valina6,7

Carboidrati 3.1 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettere a e d sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 3.2 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera b sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a

Grassi 4.1 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettere a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 4.2 I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera b possono presentare un tenore di grasso di1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di

  1. il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;

  2. il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;

  3. il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore compreso tra 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e

Sali minerali 5.1 Sodio

a. I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.

  1. Il tenore di sodio negli alimenti a base di cereali non deve essere supe- 5.2 Calcio

  2. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

  3. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera d fabbricati utilizzando latte (ad es. biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Vitamine 6.1 Gli alimenti a base di cereali devono presentare un tenore di tiamina pari 6.2 Per i prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera b si applicano i tenori seguenti:

min. max. min. max.

Vitamina A (μg-ER)39 14 43 60 180 Vitamina D (μg)40 0,25 0,75 1 3 6.3 I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A o D sono aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D.

Allegato 6

(art. 19 cpv.3 lett. b e 20 lett. c) Requisiti della composizione delle pappe di completamento per Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Proteine

1.1 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto:

  1. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 40 per 1.2 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:

  2. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il10 per 1.3 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:

  3. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno l’8 per

  4. il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4 Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti a base di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto. 1.5 Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ 1.6 I requisiti menzionati nei numeri1.1-1.5 non sono applicabili alle salse presentate come contorno a un pasto. 1.7 I dolci nella cui denominazione specifica sono indicati prodotti a base di latte come primo o unico ingrediente devono contenere almeno2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti menzionati nei numeri1.1-1.5. 1.8 L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

2 Carboidrati

Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base solo di frutta, nei dessert o nei budini non può essere superiore ai seguenti valori:

  1. 10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di verdura;

  2. 15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base;

  3. 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;

  4. 25 g/100 g per i dessert e i budini;

  5. 5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.

3 Grassi

3.1 Se nei prodotti di cui al numero1.1 carne o formaggio sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere supe- 3.2 In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a1,1 g/100 kJ (4,5 g/100

4 Sodio

4.1 Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 4.2 Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.

5 Vitamine

5.1 Vitamina C

Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a6 mg/100 kJ

5.2 Vitamina A

Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal)41. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.

5.3 Vitamina D

La vitamina D non può essere aggiunta a pappe di complemento.

ER = equivalente retinolo, tutti trans

Allegato 7

(art. 19 cpv. 4) Quantità massime di vitamine e sali minerali aggiunti ad alimenti a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per Osservazione: i presenti requisiti si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato per il consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.

Vitamine e sali minerali Valore massimo per 100 kcal Acido folico (μg) 50 Acido pantotenico (mg)1,5 Biotina (μg) 10 Calcio (mg) 80/180[5]42/10043 Ferro (mg) 3 Iodio (μg) 35 Magnesio (mg) 40 Manganese (mg) 0,6 Niacina (mg EN)4,5 Potassio (mg) 160 Rame (μg) 40 Vitamina A (μg ER) 18044 Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,25/0,545 Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,4 Vitamina B6 (mg) 0,35 Vitamina B12 (μg) 0,35 Vitamina C (mg) 12,5/2546/12547 Vitamina D (μg) 348 Vitamina E (mg α-ET) 3 Zinco (mg)2

Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv.1 lett. a e b.

Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso1 lettera d.

In conformità con le disposizioni di cui agli allegati5 e 6.

Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate.

Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro.

Valore massimo applicabile alle pietanze a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura.

In conformità con le disposizioni di cui agli allegati5 e 6.

Allegato 8

(art. 22 cpv. 1–3 e 26) Osservazioni concernenti i prodotti fitosanitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti destinati a particolari fini nutrizionali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali di lattanti e Elenco A: Prodotti fitosanitari vietati – Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) – Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d’ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) – Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno – Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop) – Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro – Esaclorobenzene – Nitrofen – Ometoato – Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos) – Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin – Endrin Elenco B49: Tenori massimi Denominazione chimica Tenori massimi di residui (mg/kg) Cadusafos 0,006 solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o insieme, espressi in demeton-S-metile) Etoprofos 0,008

I valori riportati nell’elenco B si riferiscono ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

Denominazione chimica Tenori massimi di residui (mg/kg) Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, 0,004 espressa in fipronil) Propineb/propilentiourea (somma di propineb e 0,006 propilentiourea)

Allegato 9

(art. 25 cpv.3 lett. c e 29 cpv.1 lett. a) Requisiti degli alimenti destinati a fini medici speciali

1 Precisazioni

Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1.1 I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle2.1 e 2.2. 1.2 I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle2.1 e 2.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 1.3 Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle2.1 e 2.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 1.4 A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze applicabili agli alimenti per lattanti o agli alimenti di proseguimento. 1.5 I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle3.1 e 3.2. 1.6 I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle3.1 e 3.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 1.7 Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso1 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle3.1 e 3.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

2 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti

2.1 Vitamine

Acido pantotenico (mg) 0,1 0,48 0,4 2 Biotina (μg) 0,244,8 1 20 Folato (μg-DFE)503,6 11,4 15 47,6 Niacina (mg)51 0,1 0,72 0,4 3 Vitamina A (μg-ER)52 16,7 43 70 180 Vitamina B1 (tiamina) (μg)9,6 72 40 300 Vitamina B2 (riboflavina) (μg) 14,3 107 60 450 Vitamina B6 (μg)4,8 72 20 300 Vitamina B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamina D (μg)53 0,48 0,72 2 3 Vitamina E (mg α-ET)54 0,141,2 0,6 5 Vitamina K (μg) 0,24 6 1 25

2.2 Minerali

Calcio (mg)55 12 60 50 250 Cromo (μg) –2,4 – 10 Ferro (mg) 0,07 0,6 0,32,5 Fluoruro (μg) – 47,8 – 200 Fosforo (mg)56 6 24 25 100 Iodio (μg)3,6 8,4 15 35 Manganese (μg) 0,24 24 1 100 Molibdeno (μg) –3,3 – 14

Equivalente di folato dalla dieta; 1 μg DFE (dietary folate equivalent) = 1 μg di folato

Niacina preformata.

Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D.

α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a1 o superiore a2.

Fosforo totale Rame (μg) 14,3 29 60 120 Selenio (μg) 0,72 2 3 8,6 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,52,4

3 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai

lattanti

3.1 Vitamine

Acido pantotenico (mg) 0,035 0,35 0,151,5 Biotina (μg) 0,181,8 0,757,5 Folato (μg-DFE)572,5 12,5 10 50 Niacina (mg EN)58 0,22 0,75 0,9 3 Vitamina A (μg ER)598,4 43 35 180 Vitamina B1 (Tiamina) 0,015 0,12 0,06 0,5 (mg) Vitamina B2 0,02 0,12 0,08 0,5 (Riboflavina) (mg) Vitamina B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamina B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Vitamina C (mg) 0,545,252,25 22 Vitamina D (μg)60 0,12 0,65/0,7561 0,52,5/362

Equivalente di folato dalla dieta; 1 μg DFE (dietary folate equivalent) = 1 μg di folato

EN = equivalente di niacina

ER = equivalente retinolo, tutti trans.

Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D.

Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.

Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.

Vitamina E (mg α-ET)63 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 grassi polinsaturi grassi polinsaturi espressi in acido espressi in acido linoleico, ma in linoleico, ma in nessun caso nessun caso meno di 0,1 mg meno di 0,5 mg per 100 kJ per 100 kcal disponibili disponibili Vitamina K (μg) 0,85 5 3,5 20

3.2 Minerali

Cloruro (mg)7,2 42 30 175 Cromo (μg) 0,33,6 1,25 15 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,52,0 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 Fosforo (mg)7,2 19 30 80 Iodio (μg)1,558,4 6,5 35 Magnesio (mg)1,8 6 7,5 25 Manganese (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Molibdeno (μg) 0,844,3 3,5 18 Potassio (mg) 19 70 80 295 Rame (μg) 15 125 60 500 Selenio (μg) 0,62,5 2,5 10 Sodio (mg)7,2 42 30 175 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,51,5

α-ET = equivalente d-α-tocoferolo

Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.

Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.

Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.

Allegato 10

(art. 34 cpv.1 e 35 cpv.2 lett. a n. 2) Requisiti della composizione di alimenti destinati al controllo del peso Osservazione: i dati si riferiscono a prodotti pronti al consumo, distribuiti come tali o pronti alla preparazione secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Valore energetico

1.1 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera, ai sensi dell’articolo 33 lettera a, dovrebbe essere compreso tra 3360 kJ (800 kcal) e 5040 kJ (1200 kcal) per razione giornaliera. 1.2 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi di uno o più pasti, ai sensi dell’articolo 33 lettera b, dovrebbe essere compreso tra 840 kJ (200 kcal) e 1680 kJ (400 kcal) per pasto.

2.1 Il valore energetico dei prodotti per un’alimentazione mirante al controllo del peso deve provenire almeno per il 25 per cento e al massimo per il 50 per cento da proteine. In nessun caso i prodotti sostitutivi di uno più pasti devono contenere più di 125 g di proteine. 2.2 Le prescrizioni al numero2.1 si riferiscono a proteine il cui indice chimico corrisponde a quello delle seguenti proteine di riferimento della FAO/OMS (1985).

Proteina di riferimento67 g/100 g di proteina Cisteina + metionina1,7 Fenilalanina + tirosina1,9 Isoleucina1,3 Istidina1,6 Leucina1,9 Lisina1,6 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina1,3

Organizzazione mondiale della sanità. Energy and protein requirements (valore energetico ed esigenze proteiche). Rapporto di una seduta comune FAO/OMS/UNU. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (WHO Technical Report Series: 724).

2.3 Se l’indice chimico si situa al di sotto del 100 % dell’indice della proteina di riferimento, il tenore proteico minimo va aumentato di conseguenza. L’indice chimico della proteina deve in ogni caso corrispondere ad almeno l’80 % dell’indice della proteina di riferimento. 2.4 L’indice chimico è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.5 In ogni caso, l’aggiunta di aminoacidi è permessa soltanto per il miglioramento del valore nutritivo della proteina e soltanto nella quantità strettamente necessaria.

Grassi 3.1 Il valore energetico dei grassi non può superare il 30 % del valore energetico totale del prodotto. 3.2 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere almeno 4,5 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi). 3.3 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono contenere almeno1 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).

Fibre alimentari I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere tra10 g e 30 g di fibre alimentari per razione quotidiana.

Vitamine e sali minerali 5.1 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono fornire almeno il 100 % delle quantità di vitamine e sali minerali indicate nella tabella seguente. 5.2 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono fornire, per ogni pasto, almeno il 30 % delle quantità di vitamine e di sali minerali indicate nella tabella seguente; inoltre tali prodotti devono contenere almeno 500 mg di potassio per ogni pasto.

Sostanza Unità Quantità Acido folico/folacina (μg) 200 Acido pantotenico (mg) 3 Biotina (μg) 15 Calcio (mg) 700 Ferro (mg) 16 Fosforo (mg) 550 Sostanza Unità Quantità Iodio (μg) 130 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1 Niacina (mg equivalente nicotinamide) 18 Potassio (mg) 3100 Rame (mg)1,1 Selenio (μg) 55 Sodio (mg) 575 Vitamina A (μg equivalente retinolo) 700 Vitamina B1 (tiamina) (mg)1,1 Vitamina B2 (riboflavina) (mg)1,6 Vitamina B6 (mg)1,5 Vitamina B12 (μg)1,4 Vitamina C (mg) 45 Vitamina D (μg) 5 Vitamina E (mg equivalente tocoferolo) 10 Zinco (mg)9,5

Allegato 11

(art. 38 cpv.1 lett. a, 39 lett. a e b nonché 40 cpv. 2) Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti Si applicano i criteri di purezza specifici stabiliti per gli additivi nell’allegato dell’OAdd68. Alle sostanze per le quali non sono stati stabiliti requisiti di purezza si applicano i criteri di purezza generalmente riconosciuti, raccomandati da organismi internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), o farmacopee internazionali.

Vitamine, sali minerali e altre sostanze Quantità massime ammesse Avvertenze (corsivo), riferimento al

1 Vitamine e sali minerali

1.1 Vitamine

Acido folico/folacina 600 μg Acido pantotenico 18 mg Biotina 450 μg β-Carotene (provitamina A)9,6 mg Niacina 48 mg Riboflavina (vitamina B2 4,2 mg Tiamina (vitamina B1 3,3 mg Vitamina A 1600 μg Vitamina B6 4,2 mg Vitamina B12 9 μg Vitamina C 300 mg Vitamina D 20 μg Vitamina E 36 mg Vitamina K 225 μg «I pazienti che assumono anticoagulanti devono consultare il loro medico prima di assumere preparati a base di vitamina K».

1.2 Sali minerali

Calcio 1000 mg Cloruro 800 mg Sodio 550 mg Cromo 40 μg Ferro 14 mg Vitamine, sali minerali e altre sostanze Quantità massime ammesse Avvertenze (corsivo), riferimento al Fosforo 700 mg Iodio 150 μg Fluoruro3,8 mg Magnesio 375 mg Manganese2 mg Molibdeno 50 μg Potassio 2000 mg Rame1 mg Selenio 60 μg Silicio 200 mg Boro5 mg Zinco 15 mg

2 Altre sostanze

2.1 Aminoacidi L-alanina 500 mg

L-arginina 2500 mg L-citrullina 1000 mg L-cisteina 240 mg L-cistina 500 mg L-glutammina10 g L-acido glutammico10 g Glicina 5g L-istidina 600 mg L-isoleucina 1200 mg L-leucina 2400 mg L-lisina 1800 mg L-metionina + L-cisteina (come 900 mg somma) L-ornitina 2000 mg L-fenilalanina + L-tirosina (come 1500 mg somma) L-prolina 150 mg L-treonina 900 mg L-triptofano 240 mg L-tirosina 1200 mg L-serina 40 mg L-valina 1600 mg

2.2 Altre sostanze, senza aminoacidi

Acido α-linoleico (n-3) 2000 mg Acido docosaesaenoico (DHA) 250 mg Vitamine, sali minerali e altre sostanze Quantità massime ammesse Avvertenze (corsivo), riferimento al Acido eicosapentaenoico (EPA) + 500 mg acido docosaesaenoico DHA (come somma) (a lunga catena n-3) Acido linolenico (n-6)10 g Acido linoleico coniugato (CLA) 3g «Non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne incinte e alle donne che allattano». β-alanina3,2 g «Non assumere per oltre 8–

settimane» – Consegna solo sotto forma di compresse formulate con metodi adeguati (additivi) come compresse «slowrelease». – L’assunzione va ripartita in almeno2 dosi al giorno, preferibilmente durante il pasto. Astaxantina4 mg Colture batteriche vive di cui almeno 108 UFC all’allegato 14 (unità formanti colonia) Betaina 1500 mg Bioflavonoidi5 mg β-idrossi-β-metilbutirrato (HMB) 3200 mg Caffeina 200 mg o max 3 poreo L-carnitina 1000 mg L-carnosina 55 mg L-citrullina 1000 mg Carotenoide licopina 15 mg Carotenoide luteina10 mg Carotenoide zeaxantina2 mg Catechina, epigallocatechinagalla- 90 mg (calcolato «Non ingerire a stomaco to (EGCG) come vuoto, durante una dieta EGCG) ipocalorica rigorosa e non assumere neppure in concomitanza con altri prodotti a base di tè verde.»

Vitamine, sali minerali e altre sostanze Quantità massime ammesse Avvertenze (corsivo), riferimento al Coenzima NADH (nicotinammide10 mg adenina dinucleotide) Coenzima Q 10 50 mg Colina 550 mg Condroitina solfato 500 mg «Non adatto alle donne incinte, alle donne che allattano, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti». Creatina 3g Esperidina 430 mg «Se si assumono medicamenti, prima del consumo è opportuno consultare il proprio medico». Glucosamina 750 mg Glucuronolattone 1200 mg Inositolo 1000 mg Isoflavone 50 mg Metilsulfonilmetano (MSM) 1000 mg Proantocianidine oligomeriche 150 mg «Un prodotto con OPC non (OPC) sostituisce un’alimentazione con frutta e legumi freschi». D-ribosio 1000 mg Taurina 1000 mg

Footnotes

  1. [68] RS 817.022.31

Allegato 12

(art. 38 cpv.1 lett. a, 39 lett. c e 40 cpv. 2) Sostanze e composti ammessi negli alimenti per sportivi 1. Categoria1: Vitamine 1.1 Vitamina A β-carotene Palmitato di retinile Retinolo Retinolo acetato 1.2 Vitamina D Vitamina D2 o ergocalciferolo Vitamina D3 o colecalciferolo 1.3 Vitamina E DL-α-tocoferilacetato DL-α-tocoferolo (%) D-α-tocoferil succinato D-α-tocoferilacetato D-α-tocoferolo (%) Tocoferoli misti69 Tocotrienolo tocoferolo70 1.4 Vitamina K Fillochinone o fitomenadione Menachinone71

α-tocoferolo <20 %, β-tocoferolo < 10 %, γ-tocoferolo 50–70 %, e δ-tocoferolo 10–30 %

Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono:

Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

1.5 Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina monofosfato cloruro Tiamina mononitrato Tiamina pirofosfato cloruro 1.6 Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio 1.7 Niacina Acido nicotinico Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo Nicotinamide 1.8 Acido pantotenico D-Pantenolo D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Pantetina 1.9 Vitamina B6 Dipalmitato di piridossina Piridossale -5’-fosfato Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato 1.10 Folato Acido pteroilglutammico L-metilfolato di calcio 1.11 Vitamina B12 5’-deossiadenosilcobalamina Cianocobalamina Idrossocobalamina Metilcobalamina 1.12 Biotina D-Biotina 1.13 Vitamina C 6-palmitato di L-ascorbile Acido L-ascorbico L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato) L-ascorbato di magnesio L-ascorbato di potassio L-Ascorbato di sodio L-ascorbato di zinco 2. Categoria2: Sali minerali 2.1 Calcio Acetato di calcio Bisglicinato di calcio Calcio L-lisinato Calcio L-pidolato Carbonato di calcio Citrato-malato di calcio Cloruro di calcio Glicerofosfato di calcio Gluconato di calcio Idrossido di calcio L-ascorbato di calcio Lattato di calcio L-treonato di calcio Malato di calcio Ossido di calcio Piruvato di calcio Sali di calcio dell’acido citrico Sali di calcio dell’acido ortofosforico Solfato di calcio Succinato di calcio 2.2 Magnesio Acetato di magnesio Ascorbato di magnesio Bisglicinato di magnesio Carbonato di magnesio Citrato di potassio e magnesio Cloruro di magnesio Glicerofosfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Lattato di magnesio Magnesio acetil taurato Magnesio L-lisinato Magnesio L-pidolato Magnesio malato Magnesio piruvato Magnesio succinato Magnesio taurato Ossido di magnesio Sali di magnesio dell’acido citrico Sali di magnesio dell’acido ortofosforico Solfato di magnesio 2.3 Composti di calcio e magnesio Polvere di corallo fossile o scleratinia Polvere di dolomite 2.4 Ferro Bisglicinato ferroso Carbonato ferroso Citrato ferrico di ammonio Citrato ferroso Difosfato ferrico di sodio Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico Ferro (II) taurato Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) Fosfato di ammonio ferroso Fosfato ferroso (II) Fumarato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso L-pidolato ferroso Saccarato ferrico Sodio ferrico (III) EDTA Solfato ferroso 2.5 Rame Carbonato di rame Citrato di

rame Complesso rame-lisina Gluconato di rame Ossido di rame (II) Rame bisglicinato Rame L-aspartato Solfato di rame 2.6 Iodio Iodato di potassio Iodato di sodio Ioduro di potassio Ioduro di sodio 2.7 Zinco Acetato di zinco Bisglicinato di zinco Carbonato di zinco Citrato di zinco Cloruro di zinco Gluconato di zinco L-ascorbato di zinco L-aspartato di zinco Lattato di zinco Ossido di zinco Picolinato di zinco Solfato di zinco Zinco L-lisinato Zinco L-pidolato Zinco malato Zinco mono-L-metionina solfato 2.8 Manganese Ascorbato di manganese Bisglicinato di manganese Carbonato di manganese Citrato di manganese Cloruro di manganese Glicerofosfato di manganese Gluconato di manganese L-aspartato di manganese Pidolato di manganese Solfato di manganese 2.9 Sodio Bicarbonato di sodio Carbonato di sodio Citrato di sodio Cloruro di sodio Gluconato di sodio Idrossido di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell’acido ortofosforico Solfato di sodio 2.10 Potassio Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Citrato di potassio Cloruro di potassio Glicerofosfato di potassio Gluconato di potassio Idrossido di potassio Lattato di potassio Potassio L-pidolato Potassio malato Sali di potassio dell’acido ortofosforico Solfato di potassio 2.11 Selenio Acido selenioso Idrogenoselenito di sodio Lievito arricchito in selenio72 L-selenometionina

Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

Selenato di sodio Selenito di sodio 2.12 Cromo Cloruro di cromo (III) Cromo (III) lattato triidrato Lievito al cromo Nitrato di cromo Picolinato di cromo Solfato di cromo (III) 2.13 Molibdeno (VI) Lievito di molibdeno Molibdato di ammonio Molibdato di potassio Molibdato di sodio 2.14 Fluoruro Fluoruro di calcio Fluoruro di potassio Fluoruro di sodio Monofluorofosfato di sodio 2.15 Boro Acido borico Borato di sodio 2.16 Silicio Acido ortosilicico stabilizzato con colina Acido silicico (sotto forma di gel) Biossido di silicio 3. Categoria3: Altre sostanze 3.1 Aminoacidi Osservazione: nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.

L-acido glutammico L-alanina L-arginina L-cisteina L-cistina L-citrullina malato L-fenilalanina Glicina L-glutammina L-isoleucina L-istidina L-leucina L-lisina L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-prolina L-serina L-tirosina L-treonina L-triptofano L-valina 3.2 Altre sostanze, senza aminoacidi Acidi grassi omega-3 di oli commestibili, di pesce e di alghe Acido linoleico coniugato (ALC) d’olio di cartamo Acido linoleico estratto da oli commestibili Bioflavonoidi Caffeina L-carnitina L-carnitina-L-tartrato L-carnosina Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde Citrato di colina Cloridrato di betaina Cloruro di colina Cloruro di glucosamina Coenzima Q10, ubichinone o ubichinolo Colina Colture batteriche (vive) Condroitina solfato (Ph. Eur.) Creatina anidra Creatina citrato Creatina malato Creatina monoidrato Creatina piruvato D-Glucurono-γ-lattone DHA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe Disodio NADH EPA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe. Esperidina estratta da arance acerbe Acido β-idrossi-β-metilbutirrico (HMB) Inositolo Isoflavoni estratti da soia o trifoglio rosso Lattasi FCC73 L-cloridrato di carnitina Licopene estratto da pomodori Luteina estratta da tagete Metilsulfonilmetano (MSM) NADH Proantocianidine oligomeriche (OPC) d’uva o di corteccia di pino D-ribosio Solfato di glucosamina Tartrato di colina Taurina Zeaxantina estratta da tagete β-alanina Oleoresina ricca di astaxantina estratta dal Haematococcus pluvialis

FCC = Food Chemicals Codex

Allegato 13

(art. 38 cpv. 2) Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli alimenti per sportivi

Le colture batteriche vive utilizzate negli alimenti per sportivi devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.

Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).

Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri: 3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili; 3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta; 3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa che:

  1. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza

  2. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come

PFGE = Pulsed-Field Gel Electrophoresis

RAPD = Random Amplification of Polymorphic DNA

Allegato 14

(art. 38 cpv.3 e 4) Requisiti dei prodotti energetici e dei preparati contenenti proteine e aminoacidi

1 Requisiti dei prodotti energetici

1.1 Concentrati di carboidrati a. Carboidrati Vari tipi di zucchero o prodotti di degradazione dell’amido diversamente riassorbibili

  1. Fonte di energia Almeno l’80 % da carboidrati

  2. Tenore energetico Almeno 300 kJ (70 kcal) per 100 ml o 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca (riferita al prodotto pronto al consumo)

1.2 Prodotti ricchi di energia a. Tenore energetico Almeno 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca

b. Fonte di energia Almeno il 50 % da carboidrati e al massimo il 30 % da grassi

1.3 Bevande sportive a. Tenore energetico Almeno 100 kJ (25 kcal) per 100 ml

b. Fonte di energia Almeno il 90 % da carboidrati, al massimo l’1 % da grassi e al massimo il 5 % da proteine

1.4 Bevande di recupero a. Tenore energetico

b. Fonte di energia Devono contenere carboidrati e proteine. Una porzione di bevanda deve contenere almeno 20 g di proteine.

2 Requisiti dei preparati contenenti proteine e aminoacidi a. Proteine di collagene Possono ammontare al massimo al 20 % della

parte proteica.

b. Apporto proteico Al massimo2 g per kg di peso corporeo al giorno, comprese le proteine assunte con la normale alimentazione.

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