RU 2017 2165
Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
dell’11 aprile 1889 (CS 3 3; RU 1995 1227; RS 281.1)
Art. 234
Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta. Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.
Art. 346 cpv. 2
Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
Art. 348 cpv. 1 n. 1
Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
14 marzo 2017 Commissione di redazione dell’Assemblea federale