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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

AS 2017 2165 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 mar 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-2165/it/legge-federale-sulla-esecuzione-e-sul-fallimento

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)

RU 2017 2165

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)

dell’11 aprile 1889 (CS 3 3; RU 1995 1227; RS 281.1)

Art. 234

Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta. Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

Art. 346 cpv. 2

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Art. 348 cpv. 1 n. 1

Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;

Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1. se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;

14 marzo 2017 Commissione di redazione dell’Assemblea federale