RU 2017 2583
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea e
il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 23 marzo 2017
Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea (OFarm),
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea
Per farmacopea si intendono:
a. Pharmacopoea Europaea, 9a edizione3 (Ph. Eur. 9), del novembre 2015, il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2016 e la modifica urgente della monografia Eritromicina etilsuccinato alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20174;