Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese

AS 2017 2795 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 mar 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-2795/it/accordo-tra-la-confederazione-svizzera-e-la-repubblica-italiana-relativo-al-controllo-in-corso-di-viaggio-sulla-tratta-mendrisio-varese

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese (RS 0.631.252.945.461.9)

RU 2017 2795

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese

Concluso il 14 marzo 2017 Entrato in vigore il 14 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (Convenzione quadro), firmata a Berna l’11 marzo 19611, hanno deciso di concludere un Accordo relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese2, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Footnotes

  1. [1] RS 0.631.252.945.460

Art. 1

1. I controlli italiani e svizzeri possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Mendrisio–Varese e viceversa. 2. Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell’articolo 4 paragrafo1, compresi i bagagli trasportati.

Art. 2

1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni circolanti sul percorso designato all’articolo1 paragrafo1, nonché i locali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, messi a loro disposizione. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona. 2. Nelle stazioni di Mendrisio e Varese, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione a tale scopo, le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati.

RS 0.631.252.945.461.9

Ai sensi dell’art. 4 par.1 della Convenzione quadro, la zona situata sul territorio italiano in base al presente Accordo viene aggregata al Comune di Stabio.

3. Le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo «con uno dei treni successivi circolanti sullo stesso percorso». 4. Gli agenti in servizio fruiscono del trasporto gratuito sul percorso indicato all’articolo1 paragrafo1. 5. La Confederazione Svizzera mette a disposizione degli agenti italiani, per gli adempimenti previsti al paragrafo 2, un locale nella stazione di Mendrisio. Agli stessi fini, la Repubblica Italiana mette a disposizione degli agenti svizzeri un locale nella stazione di Varese.

Art. 3

Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano terminato il controllo.

Art. 4

1. La Direzione delle Dogane del IV circondario di Lugano da una parte e la Direzione dell’Ufficio delle Dogane di Varese dall’altra regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d’intesa con le autorità ferroviarie, in particolare quelle relative ai treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e all’utilizzo delle zone. 2. Gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 5

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma. 2. L’Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte, con un preavviso di sei mesi che decorrono dalla data di ricevimento della notifica al ricevente e con effetto dal primo giorno del mese successivo. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica Italiana deve rispettare quale Stato Membro dell’Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati Membri dell’Unione europea.

Fatto in due originali in lingua italiana.

Roma, il 14 marzo 2017 Roma, il 14 marzo 2017 Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Christian Bock Giuseppe Peleggi