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Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana dalla Romania

AS 2017 3971 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 8 ago 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-3971/it/ordinanza-dell-usav-che-istituisce-provvedimenti-per-prevenire-l-introduzione-della-peste-suina-africana-dalla-romania

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
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  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana dalla Romania dell’8 agosto 2017 (Stato 10 agosto 2017) L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), (RS 916.443.114)

RU 2017 3971

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione
della peste suina africana dalla Romania

dell'8 agosto 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1 ° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
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Footnotes

  1. [1] RS 916.40
  2. [2] RS 916.443.11

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente ordinanza mira a prevenire l’introduzione della peste suina africana in Svizzera.

Essa disciplina l’importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Romania.

Art. 2 Divieto di importazione

È vietato importare dalla Romania gli animali e i prodotti animali seguenti:

  1. gli animali della specie suina;

  2. lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina;

  3. le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale.

In deroga al capoverso1 lettere a e b, l’USAV può autorizzare l’importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta all’USAV almeno dieci giorni prima della data prevista dell’importazione.

RS 916.443.114

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 20173 con effetto fino al 15 ottobre 2017.

8 agosto 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Pubblicazione urgente del 9 agosto 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

Allegato

(art. 2) Zone di protezione e di sorveglianza in Romania Le zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo2 sono istituite per la Romania nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2017/1416 della Commissione, del (UE) 2017/1416 3 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania, versione della GU L 203 del 4.8.2017, pag. 19.