RU 2017 4089
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 21 agosto 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 23 agosto 20172.
21 agosto 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 22 ago. 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato
(art. 2–4) Stati membri e aree colpiti
1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e zone di sorveglianza
Italia
2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE colpiti
Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del zione (UE) 2017/247 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1484, GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28.