RU 2017 4889
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica dell’11 agosto 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
La voce di tariffa 2001.1010 è sostituita dalla versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 2001. Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg per l’ulteriore lavorazione 3.––
10 industriale Sono aggiunte le voci di tariffa 5208.1200 e 5208.1300 secondo la versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 5208. Tessuti di cotone, contenenti, in peso, per la fabbricazione di ––.10
00 almeno 85 % di cotone supporti per abrasivi
00
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.
11 agosto 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer