RU 2017 6545
Ordinanza 2 sull’asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 8
Capitolo 2 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
Art. 8 e 9
Abrogati
Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStr)
Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:
i richiedenti l’asilo, a partire dalla presentazione della domanda d’asilo;
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria; e
e. le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o al termine dell’ammissione provvisoria.
L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera;
quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.
L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.
Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.
La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all’obbligo di pagare il contributo speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull’ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.
Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale
(art. 3 e 4 LSISA2)
La SEM gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:
cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone oggetto di una decisione di allontanamento e persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato;
numero personale, data dell’entrata in Svizzera nonché data della domanda d’asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell’ammissione provvisoria come da SIMIC;
versamenti e ammontare del contributo speciale versato.
Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51).
Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.
Sezione 2 (art. 13–15)
Abrogata
Titolo prima dell’art. 16
Abrogato
Art. 16 cpv.1, 3 e 4
Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale.
I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all’avente diritto.
L’importo ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 cpv.1 e 4
Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.
Abrogato Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2017 Fino all’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, i contributi speciali dedotti dal reddito del lavoro versati o dovuti e i valori patrimoniali prelevati sono integralmente computati sull’importo massimo di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |