RU 2017 6549
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 5 lett. b e cter
La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:
è incaricata della strategia;
cter. vigila sulla cyberdifesa militare e fa rapporto al Consiglio federale;
Art. 6 lett. e ed f
Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:
la Revisione interna DDPS;
il segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |