RU 2017 6607
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli10 capoverso4 secondo periodo, 15 capoverso6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 19 capoverso2 lettera d, 23 capoverso2, 29 capoverso2, 47 capoverso1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); visto l’articolo1 capoverso5 della legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse (LASPI), Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza:
«Commissione per la tecnologia e l’innovazione» è sostituito con «Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione», con i necessari adeguamenti grammaticali;
«CTI» è sostituito con «Innosuisse»;
«Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione» è sostituito con «Consiglio svizzero della scienza»;
«CSSI» è sostituito con «CSS».
Titolo prima dell’art. 26
Capitolo 3 Promozione dell’innovazione
(art. 18–25 LPRI; art. 23 LASPI)
Art. 26 cpv.2
Coordina tale attività con Innosuisse e altri servizi federali, e garantisce un coinvolgimento adeguato del settore economico e degli organi delle scuole universitarie.
Art. 26a Sede di Innosuisse
(art.1 cpv. 5 LASPI) Innosuisse ha sede a Berna.
Art. 28
Abrogato
Art. 29, rubrica
Sussidi di Innosuisse per progetti d’innovazione (art. 19 LPRI)
Art. 30 cpv.1, frase introduttiva
Innosuisse può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi del progetto inferiore al 50 per cento se:
Art. 31 e 32
Abrogati
Titolo prima dell’art. 37
Sezione 3 Sussidi overhead di Innosuisse
Art. 38 Ordinanza sui sussidi
Innosuisse stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nella sua ordinanza sui sussidi.
Art. 44
Abrogato
Art. 50 Informazione e consulenza
La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.
Art. 54 cpv.2
Coordina tale attività con i servizi competenti per la politica estera del Dipartimento federale degli affari esteri e con altri servizi federali interessati e consulta il FNS e Innosuisse, segnatamente riguardo ai compiti loro delegati secondo gli articoli 30 LPRI e 3 capoverso 3 LASPI.
Art. 60 cpv.2
Conformemente all’obbligo di rapporto di cui all’articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l’Amministrazione federale, così come Innosuisse nel suo rapporto di gestione secondo l’articolo7 capoverso1 lettera o LASPI, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente nell’ambito della loro attività di promozione.
II
L’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 20104 sull’indennità dei membri della CTI è abrogata.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione Inserire nell’allegato1 lett. B n. VI il come n. 2.2.11 2.2.11 Schweizerische Agentur für Innovationsförderung Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione Agentura svizra per la promoziun da l’innovaziun Allegato 2 n. 1.1: sostituire «Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI)» come segue Dipartimento Commissione extraparlamentare competente … DEFR … … Consiglio svizzero della scienza (CSS) … Allegato 2 n. 2: stralciare la voce seguente Dipartimento Commissione extraparlamentare Categoria Presidente Vicepresidente Membro competente (100 %) (100 %) (100 %) in franchi in franchi in franchi … DEFR Commissione per la tecnologia e M2/B 225 000 160 000 135 000 l’innovazione … 2. Ordinanza del 14 giugno 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Art. 4 cpv.1 lett. f
La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:
f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–c), dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
Art. 15d Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione
1 Innosuisse è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di
cui all’articolo4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20127 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
L’organizzazione e i compiti di Innosuisse sono disciplinati nella legge del 17 giugno 20168 su Innosuisse.
3. Ordinanza del 23 novembre 20169 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero Sostituzione di espressioni
Nell’articolo10 capoverso 1 «Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)» è sostituito con «Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)».
In tutta l’ordinanza «CTI» è sostituito con «Innosuisse».
4. Ordinanza del 12 settembre 201410 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione
Art. 6 cpv.1, frase introduttiva e 3 lett. a
Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all’articolo 1 capoverso1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI e, nel quadro dell’articolo3 capoverso3 della legge del 17 giugno 201611 su Innosuisse (LASPI), l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) possono concedere sussidi a:
I sussidi sono concessi per le spese seguenti:
a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi massimi fissati da Innosuisse;
Art. 7 Verifica, valutazione e rapporto
La SEFRI e Innosuisse verificano l’utilizzo dei sussidi che hanno concesso.
Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all’articolo1 capoverso1 sia valutata.
Presentano periodicamente rapporto al Consiglio federale.
Art. 8 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti
La SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell’articolo3 capoverso 3 LASPI12, possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all’articolo1 capoverso1 nella misura in cui l’UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato.
Art. 10 cpv.1
Su richiesta la SEFRI, nonché Innosuisse nel quadro dell’articolo3 capoverso 3 LASPI13, possono concedere sussidi per il sostegno di progetti a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera. La SEFRI può concedere sussidi anche per l’elaborazione di proposte di progetto.
Art. 11 cpv.2 lett. a
I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per:
a. spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino agli importi massimi fissati da Innosuisse;
Art. 12 Presentazione delle domande e decisione
Ogni istituzione inoltra mediante un servizio centralizzato interno tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI oppure a Innosuisse, se le domande sono trattate da Innosuisse nel quadro dell’articolo3 capoverso 3 LASPI14.
Informa regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all’ente di promozione competente.
La SEFRI e Innosuisse possono stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet15.
I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.
Art. 14 cpv.1 lett. b e 3
I sussidi per i partecipanti possono essere composti da:
b. la quota concessa dalla SEFRI o da Innosuisse come misura collaterale ai sensi dell’articolo6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca.
I sussidi per le attività per le quali la SEFRI o Innosuisse concedono sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall’articolo6 capoverso3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall’articolo11 capoverso2.
5. Ordinanza del 12 giugno 201516 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Art. 4 cpv.4
Le prestazioni dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso2 lettera a numero2.
www.sbfi.admin.ch; www.innosuisse.ch