RU 2017 7201
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo
(RE CBE 2000)
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006
della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 29 giugno 2017 Entrata in vigore il 1° luglio 2017 Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso1 lettera c; vista la proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti», decide:
Art. 1
Il nuovo tenore della regola 27 lettera b del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente: «b) impregiudicata la regola 28 paragrafo 2, piante o animali, se l’eseguibilità dell’invenzione non è tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale;»
Art. 2
La regola 28 del regolamento di esecuzione della CBE è modificata come segue:
1. Il tenore attuale diventa il paragrafo1 lettere a)–d).
2. È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2: «(2) Conformemente all’articolo 53 lettera b), i brevetti europei non vengono concessi per le varietà vegetali o le razze animali ottenute con procedimenti essenzialmente biologici.»
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2017. Le regole 27 e 28 CBE nel nuovo tenore secondo gli articoli1 e 2 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto europeo depositate a partire da questa data come anche ai brevetti europei e alle domande di brevetto europeo pendenti a questa data.
Fatto all’Aia il 29 giugno 2017 Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad