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Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario

AS 2017 7375 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 23 nov 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-7375/it/direttive-del-consiglio-delle-scuole-universitarie-per-l-accreditamento-nel-settore-universitario

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario (RS 414.205.3)

RU 2017 7375

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie
per l’accreditamento nel settore universitario
(Direttive per l’accreditamento LPSU)

Modifica del 23 novembre 2017

Il Consiglio delle scuole universitarie
ordina:

I

Le Direttive per l’accreditamento LPSU del 28 maggio 20151 sono modificate come segue:

Titolo Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l’accreditamento LPSU) Ingresso Il Consiglio delle scuole universitarie, visto l’articolo 30 capoverso2 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo2 capoverso2 lettera b numero1 della Convenzione del 26 febbraio 20153 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:

Sostituzione di un termine In tutto l’atto normativo, eccettuato l’articolo3 capoverso3, il termine «direttive» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».

Art. 1 lett. c

La presente ordinanza specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Essa stabilisce:

c. la procedura dell’accreditamento iniziale;

Art. 4 cpv.1 lett. b n. 1

Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accreditamento istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni:

b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria: 1. università o politecnico,

Titolo prima dell’art. 8a

Sezione 5 Procedura dell’accreditamento iniziale

Art. 8a

Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell’accreditamento iniziale.

Footnotes

  1. [1] RS 414.205.3
  2. [2] RS 414.20
  3. [3] RS 414.205

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

23 novembre 2017 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Johann N. Schneider-Ammann