RU 2017 7561
Ordinanza
concernente la salvaguardia della sovranità
sullo spazio aereo
(OSS)
Modifica del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 marzo 20051 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 12 capoverso1, 21 capoverso1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19953; in esecuzione degli articoli1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),
Art. 6 cpv.2
Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea controllano il rispetto delle norme sulla navigazione aerea da parte del traffico aereo civile e militare. Informano immediatamente le Forze aeree qualora sussistano indizi di una violazione dello spazio aereo o di una grave inosservanza delle norme sulla navigazione aerea.
Art. 9 e 14
Abrogati