RU 2017 777
Legge federale
sulle bevande distillate
(Legge sull’alcool)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20161,
decreta:
I
La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:
Titolo Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc) Ingresso visti gli articoli 105 e 131 capoverso1 lettera b della Costituzione federale3;
Sostituzione di espressioni
Nell’articolo4 capoverso1 «Regìa federale degli alcool (Regìa)» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)».
Negli articoli5 capoverso5, 6 capoversi1 e 3, 7 capoversi3 e 4, 10 capoversi1 e 4, 11 capoversi 1–3,12 capoverso2, 14 capoversi2 e 6, 17 capoverso1, 18 capoverso1, 19 capoversi3 e 6, 23 capoverso4, 25, 36 capoverso3, titolo del capo quarto, 43, 43a capoverso2, 62 capoversi1 e 2, 69 capoversi2, 3 e 6, 70 capoverso2, 73 capoversi1 e 2, «Regìa federale degli alcool» e «Regìa» sono sostituiti con «AFD».
Art. 7 cpv.1
Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo dell’AFD. Questa può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.
Art. 11 cpv.6
Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d’alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell’etanolo della stessa qualità importato dall’AFD. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l’interesse e l’ammortamento del capitale investito.
Art. 15
2. Vigilanza 1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’AFD. Questa può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.
Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all’AFD tutte le indicazioni prescritte.
Art. 20 cpv.3
Art. 21 cpv.1
L’acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all’imposta secondo il quantitativo prodotto.
Art. 23 cpv.1, 1bis e 3
L’AFD può prescrivere la forma della notifica della quantità di alcool prodotta o uscita dai depositi fiscali e può in particolare ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.
Il Consiglio federale disciplina la procedura di tassazione.
Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.
Art. 27
Art. 28
II. Importazione Le bevande distillate possono essere importate dietro pagamento di 1. Oggetto un’imposta pari all’imposta sulle acquaviti di specialità.
a. Bevande distillate
Art. 29
b. Prodotti I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all’aliquota del alcoolici prodotto alcoolico in essi contenuto. Per il rimanente, le imposte gravanti l’importazione di prodotti alcoolici destinati all’uso come bevande o generi voluttuari sono disciplinate all’articolo 23bis.
Art. 31
d. Prodotti 1 Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come alcoolici impropri al bevande o generi voluttuari sono esenti dall’imposta. consumo come bevande o generi 2 Il Consiglio federale stabilisce: voluttuari
in quali casi occorre effettuare una denaturazione;
le persone abilitate a effettuare la denaturazione. 3 L’AFD disciplina la denaturazione.
Art. 32
2. Autorizzazio- 1 Chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per ne d’impiego la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari oppure in processi commerciali non finalizzati alla produzione di bevande o generi voluttuari deve ottenere un’autorizzazione d’impiego dall’AFD.
Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione d’impiego. L’AFD stabilisce nell’autorizzazione i vincoli per i prodotti e i processi di cui al capoverso1.
Il titolare dell’autorizzazione d’impiego può:
consegnare etanolo non tassato e non denaturato ad aziende che possiedono un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un’autorizzazione d’impiego; e
senza la prestazione di una garanzia, impiegare per uno scopo imponibile, con una notifica per l’imposizione, etanolo non tassato e non denaturato fino a una quantità annua di 2000 litri di alcool puro oppure consegnarlo per un impiego assoggettato all’imposta.
Art. 34
3. Riscossione 1 Per il calcolo, la riscossione e la garanzia dell’imposta pagabile al dell’imposta; deposito fiscale confine si applicano le norme della legislazione doganale.
Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie a fabbricare, trasportare, gestire e depositare bevande distillate in sospensione d’imposta in un deposito fiscale.
Esso disciplina le condizioni per l’autorizzazione di un deposito fiscale e per la sua gestione.
Art. 35
4. Controllo 1 L’AFD sorveglia l’impiego delle bevande distillate.
Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.
Capo quarto (art. 37 e 38)
Art. 39a, 40 cpv. e 3–5 nonché 40a1
Abrogati
Art. 44
I. Prodotto netto 1 Sono considerati prodotto netto i proventi dell’imposta previa dedu- 1. Ripartizione zione di un forfait d’esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d’esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d’esecuzione.
Il prodotto netto è devoluto per il10 per cento ai Cantoni; il 90 per cento resta alla Confederazione.
La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
Titolo prima dell’art. 46
Capo sestoa: Pegno fiscale
Art. 46
I. Diritto di 1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti pegno fiscale assoggettati all’imposta secondo la presente legge, fabbricati o deposi- tati sul territorio svizzero, se il pagamento dell’imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata allʼimposta:
prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero; o
è in mora con il pagamento. 2 Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all’imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.
Titolo prima dell’art. 47
Art. 47
II. Sequestro 1 L’AFD fa valere il pegno fiscale sequestrando la merce.
Procede al sequestro della merce:
prendendone possesso; o
diffidando il possessore dal disporne. 3 Può liberare la merce sequestrata e consegnarla all’avente diritto contro la prestazione di una garanzia.
Art. 48
III. Realizza- 1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando: zione del pegno fiscale a. il credito fiscale così garantito è diventato esecutivo; e
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente. 2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. 3 L’AFD può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario del pegno sia sconosciuto. 4 Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione. 5 Il Consiglio federale stabilisce:
le ulteriori condizioni alle quali l’AFD può realizzare il pegno a trattative private;
i casi nei quali l’AFD può rinunciare alla realizzazione del pegno.
Titolo prima dell’art. 49
Capo settimo: Rimedi giuridici
Art. 49
I. Decisioni della 1 Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane Direzione generale delle possono essere impugnate con reclamo entro trenta giorni dalla notifidogane cazione. 1. In generale
Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, devono esservi allegati.
Se ilreclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.
La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.
La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
Art. 50
2. Decisioni Le decisioni emanate in virtù dell’articolo 42b possono essere impuconcernenti la limitazione della gnate entro 30 giorni, senza previo reclamo, dinanzi al Tribunale pubblicità amministrativo federale.
Art. 51
II. Decisioni 1 I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell’ambito degli uffici doganali o delle della procedura d’imposizione doganale sono rette dalla legge del direzioni di circondario 18 marzo 20054 sulle dogane.
Le altre decisioni emanate dagli uffici doganali o dalle direzioni di circondario in virtù della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Art. 52
A. Infrazioni 1 È punito con la multa fino al quintuplo della perdita fiscale, in quan- I. Contro le prerogative della to non si applichi l’articolo14 della legge federale del 22 marzo 19745 Confederazione sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque: 1. Violazione
senza averne il diritto, fabbrica o rettifica bevande distillate;
utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni;
si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso di distillare o un’altra autorizzazione; o
viola in altro modo le prerogative della Confederazione secondo la presente legge. 2 Se l’infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo della perdita fiscale.
Art. 53
2. Messa in 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalpericolo mente:
contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche;
senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare; o
compromette altrimenti le prerogative della Confederazione secondo la presente legge. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 54
II. Sottrazione e 1 Chiunque intenzionalmente sottrae un’imposta prevista dalla legislamessa in pericolo zione sull’alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale dell’imposta indebito, come un condono o una restituzione dell’imposta, è punito con la multa fino al quintuplo dell’imposta sottratta o del profitto ottenuto.
Se l’infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo dell’imposta sottratta o del profitto ottenuto.
Chiunque intenzionalmente compromette la riscossione di una tassa, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni, è punito con la multa fino al triplo dell’imposta messa in pericolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino all’importo dell’imposta messa in pericolo. 6I capoversi 1–5 si applicano soltanto in quanto non si applichi l’articolo 14 DPA6.
Art. 56
IV. Ricettazione Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate è punito con la pena applicabile all’autore, se sa o deve presumere che:
sono state illecitamente fabbricate o rettificate; o
l’imposta cui sottostanno è stata sottratta.
Art. 57
V. Inosservanza 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende delle prescrizioni concernenti il intenzionalmente le prescrizioni di controllo. commercio e la pubblicità 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;
disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all’articolo 41. 4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi. 5 L’emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell’articolo 41a capoversi1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall’articolo 41 incombono ai Cantoni.
Art. 58a
VII. Distrazione È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in posdel pegno fiscale sesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall’AFD a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell’autorità. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a
000 franchi.
Art. 59
B. Rapporto con 1 La DPA7 è applicabile in quanto gli articoli 59a–63 non vi derola legge federale sul diritto penale ghino. amministrativo
Riservato l’articolo 57 capoverso5, l’AFD è l’autorità amministra- I. Applicabilità tiva incaricata del perseguimento e del giudizio.
Art. 59a
II. Infrazioni Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se le persone commesse nell’azienda punibili secondo l’articolo 6 DPA8 non possono essere determinate o possono esserlo soltanto con provvedimenti d’inchiesta sproporzionati, l’AFD può prescindere dal procedere contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.
Art. 59b
III. Concorso di Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo la infrazioni presente legge o secondo un’altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall’AFD, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 60
IV. Prescrizione La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo11 cadell’azione penale poverso 2 DPA9 è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53 e 56.
Art. 63
D. Risarcimento È tenuto a un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura all’AFD un danno patrimoniale con un’infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale o aver ottenuto un contributo indebito. L’ammontare del risarcimento è stabilito dall’AFD.
Art. 67
III. Ordine di 1 LʼAFD può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, prestare garanzia anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando:
i crediti non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
il pagamento appare in pericolo, segnatamente quando il debitore: 1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero, o 2. è in ritardo con il pagamento. 2 La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale. 3 L’ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria ai sensi dell’articolo 80 LEF10. Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. 4 L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.
Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
Art. 71
2. AFD e 1 All’AFD è affidata la gestione degli affari attinenti all’esecuzione Ufficio federale dell’agricoltura della legislazione sull’alcool.
All’Ufficio federale dell’agricoltura è affidata la gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili.
Art. 72
3. Registro L’AFD tiene un registro pubblico dei titolari di un’autorizzazione ai dellʼetanolo sensi degli articoli 32 e 34.
Art. 76b
Ib. Disposizioni 1 La Regìa federale degli alcool (RFA) è sciolta. La sua personalità transitorie della modifica del giuridica si estingue. 30 settembre 20162 Con l’estinzione della personalità giuridica della RFA, tutti i suoi 1. Scioglimento diritti e i suoi obblighi, nonché i relativi contratti, sono trasferiti alla della RFA Confederazione.
Art. 76c
2. Privatizza- 1 Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della zione del centro di profitto RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della Alcosuisse della RFA RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e l’alienazione, segnatamente:
determina il momento del trasferimento;
designa i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie, altri diritti, obblighi e valori che nell’ambito del trasferimento di cui al capoverso1 sono apportati in «alcosuisse SA» conformemente ai principi di valutazione riconosciuti;
decide in merito al bilancio di trasferimento di «alcosuisse SA»;
approva, con l’entrata in vigore dell’articolo 76b, la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione della RFA, disciplina il trasferimento alla Confederazione dei rimanenti diritti e obblighi e dei relativi contratti e adegua il consuntivo della Confederazione;
può trasferire direttamente a terzi i valori patrimoniali che non sono trasferiti in «alcosuisse SA». 3 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non si applicano al trasferimento di cui al capoverso1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati. 4 I negozi giuridici secondo i capoversi1 e 2 lettera e nonché secondo l’articolo 76b capoverso2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’attuazione del progetto di riorganizzazione secondo i capoversi1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti. 6 La RFA può costituire accantonamenti adeguati in vista delle uscite future legate alla cessazione di attività e allo smantellamento di elementi non venduti degli attivi.
Art. 76d
3. Trasformazio- 1 I rapporti di lavoro di diritto pubblico del personale del centro di ne dei rapporti di lavoro di diritto profitto sono trasferiti in «alcosuisse SA» il giorno in cui l’azienda è pubblico in rapporti di rilevata, se in tale momento non risultano disdetti. Sono trasformati in lavoro di dritto privato rapporti di lavoro di diritto privato e sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro.
Durante un anno dal rilevamento dell’azienda il diritto al salario precedente è garantito. Il nuovo datore di lavoro può risolvere i nuovi contratti di lavoro al più presto dopo un anno.
Gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso la RFA e le unità amministrative secondo l’articolo2 capoverso1 lettera a della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale prima del trasferimento del rapporto di lavoro sono computati.
Gli altri rapporti di lavoro di diritto pubblico non risolti al momento dell’estinzione della personalità giuridica della RFA sono trasferiti all’unità amministrativa della Confederazione che li rileva.
Gli impiegati il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo i capoversi1 e 4 non hanno diritto al mantenimento della funzione attuale e della classificazione organizzativa. Il loro nuovo contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova.
Art. 76e
4. Beneficiari di Il Consiglio federale ha la facoltà di finanziare mediante il patrimonio rendite del centro di profitto della RFA gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei benefi- Alcosuisse della RFA ciari di rendite del centro di profitto che hanno diritto a prestazioni della cassa di previdenza della Confederazione, se l’istituto di previdenza di «alcosuisse SA» non riprende i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell’interesse finanziario della Confederazione.
Art. 76f
II. Adeguamento 1 I titolari di una licenza per utilizzare etanolo esente dall’onere fiscale delle licenze per utilizzare etanolo secondo il diritto anteriore devono richiedere all’AFD una nuova esente dall’onere autorizzazione d’impiego al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore fiscale secondo il diritto anteriore della modifica del 30 settembre 2016.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione d’impiego i titolari sono iscritti nel registro dell’etanolo di cui all’articolo 72.
Art. 77
III. Diritto 1 Nell’ambito della procedura di ricorso, i procedimenti pendenti al applicabile ai procedimenti in momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 corso che hanno per oggetto la fissazione dell’imposta e alla base dei quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore sono portati a termine secondo il diritto anteriore.
Alle altre procedure di ricorso si applica il nuovo diritto.
Art. 78, titolo marginale
IV. Entrata in vigore ed esecuzione
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 199413 sugli acquisti pubblici
Art. 2 cpv.1 lett. b
Abrogata 2. Legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane Allegato 1 parte 1a capitolo 22 L’aliquota di dazio per le voci tariffali 2207.1000, 2207.2000 e 2208.9010 ammonta a 0 franchi.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Può disporre l’entrata in vigore degli articoli 76c–76e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017 al più presto.
L’abrogazione dell’articolo 27 e la modifica degli articoli 28, 31, 32, 34, 35, 52, 56, 72 e 76f entrano in vigore al più tardi sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale ha alienato la partecipazione secondo l’articolo 76c capoverso1.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2017.15
Gli articoli 76c, 76d e 76e della modifica della legge sull’alcool (cifra I) entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2017.
Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
10 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |