RU 2017 9
Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Addetta alle attività agricole/Addetto alle attività agricole
con certificato federale di formazione pratica
(CFP)
Modifica del 6 dicembre 2016
15008 Addetta alle attività agricole CFP/ Addetto alle attività agricole CFP Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP 15009 Agricoltura 15010 Colture speciali 15011 Vinificazione
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
ordina:
I
L’ordinanza della SEFRI del 14 novembre 20081 sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole/Addetto alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:
Art. 4, denominazione dell’ambito B2
foraggiamento e allevamento di animali da reddito.
Art. 7
All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori.
Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
È ammesso l’impiego di persone in formazione, in conformità con il loro stato di formazione, per attività che presentano pericoli. L’impiego presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 10 cpv.1 e 4
Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
Al piano di formazione sono allegati:
l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione;
le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 13 cpv. 2
Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.
Titolo prima dell’art. 14
Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e
documentazione delle prestazioni
Art. 14 Documentazione dell’apprendimento
Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Art. 14a Rapporto di formazione
Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 16 cpv. 2
Dell’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 32 OFPr per l’ammissione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo dell’addetto alle attività agricole CFP.
Art. 17 cpv. 2 lett. a
Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
a. «lavoro pratico» della durata di 3,5 ore. La persona in formazione deve dimostrare di saper eseguire in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del materiale relativo ai corsi interaziendali.
Art. 18 cpv. 3
Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.
Titolo prima dell’art. 22
Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 cpv.1 lett. b (concerne soltanto il testo francese) e 4
La Commissione ha i seguenti compiti:
verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016
Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2020 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.
L’articolo 17 capoverso 2 lettera a entra in vigore il 1° gennaio 2019.
6 dicembre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente