RU 2018 1685
Ordinanza
sulla protezione delle acque
(OPAc)
Modifica dell’11 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 44 cpv. 2 lett. b
Per l’immissione di acque di drenaggio provenienti da opere sotterranee in corsi d’acqua vale quanto segue:
b. il riscaldamento del corso d’acqua non deve superare di più di 3 °C la temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, il riscaldamento non deve superare tale temperatura di più di 1,5 °C;
All. 2 n. 12 cpv. 4, primo periodo
L’apporto o il prelievo di calore non deve provocare una variazione della temperatura dell’acqua di più di 3 °C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, la temperatura non deve variare di più di 1,5 °C. … All. 3.3 n. 21 cpv.1 e 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. aeb
Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare secondo lo stato della tecnica in modo tale da ridurre al minimo il calore prodotto e recuperare nella misura del possibile il calore residuo.
Se l’acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d’acqua o in tratti d’acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:
la temperatura dell’acqua di raffreddamento non deve superare i 30 °C. In deroga a ciò, l’autorità può ammettere una temperatura di al massimo 33 °C se la temperatura delle acque dalle quali avviene il prelievo supera i 20 °C;
il riscaldamento del corso d'acqua non deve provocare un aumento di più di 3 °C della temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d'acqua della zona della trota, tale temperatura non deve aumentare di più di 1,5 °C; la temperatura non deve superare i 25 °C. Quando la temperatura dell’acqua supera i 25 °C, l’autorità può ammettere deroghe se il riscaldamento della temperatura delle acque è di al massimo 0,01 °C per immissione o se l’immissione proviene da una centrale nucleare esistente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.
11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |