RU 2018 1827
Ordinanza
sull’adeguamento di ordinanze alla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
Modifica dell’11 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 20121 sulle partecipazioni di collaboratore
Art. 8 cpv.1, frase introduttiva
Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all’estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:
Art. 13 cpv.1
Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai collaboratori soggetti all’imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 91 LIFD.
Art. 15 cpv.2
Se la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, l’attestazione è trasmessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD.
alla fonte del reddito da attività lucrativa. O 2. Ordinanza del 18 dicembre 19912 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta
Art. 1, periodo introduttivo (concerne soltanto il testo francese) e lett. b
La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:
b. riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;
3. Ordinanza del 9 marzo 20013 sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
Art. 4
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |