RU 2018 2535
Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento
delle sanzioni internazionali in relazione
alla situazione in Ucraina
Modifica del 25 giugno 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2018 alle ore 18.004.
25 giugno 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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Pubblicazione urgente del 26 giu. 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
in relazione alla situazione in Ucraina. O