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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

AS 2018 3085 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 ago 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-3085/it/ordinanza-sull-ammissione-il-soggiorno-e-l-attivita-lucrativa

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (RS 142.201)

RU 2018 3085

Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Modifica del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 8 cpv.2 lett. c

Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l’articolo 4 capoverso1 o 2 lettera a dell’ordinanza del 14 novembre 20122 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

Footnotes

  1. [2] RS 143.5 II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. 15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Art. 87 cpv. 1quinquies

1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.

Footnotes

  1. [1] RS 142.201