RU 2018 3217
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 19 settembre 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 21 settembre 20182.
19 settembre 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 20 settembre 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Art. N. 2
Zone infette Gli Stati membri dell’UE e le zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE3 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione Decisione di Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del esecuzione (UE) 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la 2018/1242 peste suina africana in Belgio, versione della GU L 231I del 14.9.2018, pag.1.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone infette: Belgio
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.