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Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)

AS 2018 3467 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 giu 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-3467/it/ordinanza-dell-assemblea-federale-relativa-alla-legge-sul-parlamento-e-all-amministrazione-parlamentare-ordinanza-sull-amministrazione-parlamentare-oparl

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (RS 171.117),

Foglio federale: Iniziativa parlamentare. Diverse modifiche del diritto parlamentare. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017 (BBl 2017 1995),

RU 2018 3467

Ordinanza dell’Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all’amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
(Diverse modifiche del diritto parlamentare)

Modifica del 15 giugno 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale dell’11 ottobre 20172,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2017 5807
  2. [2] FF 2017 5873

I

L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell’art.4

Sezione 2 Verbali e altri documenti delle commissioni

Art. 5a Classificazione

I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti.

Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l’autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all’articolo 8 capoversi 3–6.

Art. 6 cpv.5

Abrogato

Footnotes

  1. [5] RS 171.14

Art. 6a cpv.2, 2bis, 2ter e 3

I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all’articolo6 capoverso4.

I membri delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034 e all’articolo7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035 hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell’altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).

I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.

Abrogato

Footnotes

  1. [6] RS 171.13
  2. [7] RS 171.14

Art. 6b cpv.1, frase introduttiva e lett. b

Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:

b. concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20036 e all’articolo7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20037;

Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet

Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b).

Il collaboratore personale è tenuto al segreto d’ufficio conformemente all’articolo

LParl.

Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi:

  1. cognome e nome;

  2. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;

  3. indirizzo;

  4. numero d’assicurato AVS.

I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso3 lettere a e b.

Art. 8, rubrica, cpv. e 3–61

Altri documenti

Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.

La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la commissione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le sue proposte.

Prima di una declassificazione conformemente al capoverso3 l’autore del documento è sentito.

La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l’approvazione dell’autore:

  1. documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informazione e di consultazione nell’ambito della politica estera (art. 152 LParl);

  2. documenti che, conformemente all’articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.

Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un documento rientri fra quelli di cui al capoverso5, è determinante il parere del Consiglio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.

Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza

Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell’alta vigilanza nonché l’accesso a tali documenti.

Art. 9 Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl

Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbali e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.

Art. 10 cpv.2

Con il consenso delle Commissioni della gestione, l’OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall’Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.

Footnotes

  1. [4] RS 171.13

Titolo prima dell’art. 12

Sezione 5 Registrazione e diffusione dei dibattiti parlamentari

Art. 14 Trasmissione in diretta

I dibattiti delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta pubblicamente. Le riprese sono messe a disposizione dei terzi e possono essere da questi ritrasmesse in diretta.

Art. 16e cpv. 48

Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli arti-

Art. 27 cpv.1 lett. d

La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

d. del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

Footnotes

  1. [3] RS 171.115

II

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 28 settembre 20129 sulle relazioni internazionali del Parlamento è modificata come segue:

Art. 9a Registro pubblico delle trasferte ufficiali all’estero dei parlamentari

I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all’estero che i parlamentari compiono a spese dell’Assemblea federale in virtù della presente ordinanza.

Il registro contiene i seguenti dati:

  1. l’elenco delle trasferte, con indicazione dell’organo responsabile, del motivo, della destinazione e del nome dei parlamentari che vi partecipano;

  2. i costi annuali delle trasferte per ogni organo.

Nella versione del 16 marzo 2018.

Footnotes

  1. [9] RS 171.117

III

La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 2 dicembre 2019.

Gli articoli 6b capoverso1, frase introduttiva e lettera b, 10 capoverso2, 14, nonché 27 capoverso1 lettera d (cifra I) entrano in vigore il 26 novembre 2018.

10 settembre 2018 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale