RU 2018 3549
Ordinanza dell’Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all’amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
Modifica del 16 marzo 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20172,
decreta:
I
L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 16e
Sezione 9 Sistemi d’informazione e valutazioni
Art. 16e Sistemi d’informazione
I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.
Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d’informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.
Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d’informazione possono essere correlati:
dati dell’Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell’Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l’unità amministrativa competente accordi l’accesso a questi dati;
dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.
Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli arti-
Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell’Amministrazione federale
La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.
Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l’accesso ai sistemi d’informazione e alle valutazioni. Definisce l’estensione dell’accesso.
II
La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordinanza dell’Assemblea federale.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2018.
10 settembre 2018 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale