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Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare

AS 2018 3549 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 mar 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-3549/it/ordinanza-dell-assemblea-federale-relativa-alla-legge-sul-parlamento-e-all-amministrazione-parlamentare

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (RS 171.115)

Foglio federale: Iniziativa parlamentare. Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo coi tempi. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2017 (BBl 2017 2000),

RU 2018 3549

Ordinanza dell’Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all’amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)

Modifica del 16 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20172,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2017 5885
  2. [2] FF 2017 5897

I

L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 16e

Sezione 9 Sistemi d’informazione e valutazioni

Art. 16e Sistemi d’informazione

I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d’informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.

Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d’informazione possono essere correlati:

  1. dati dell’Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell’Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l’unità amministrativa competente accordi l’accesso a questi dati;

  2. dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli arti-

Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell’Amministrazione federale

La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l’accesso ai sistemi d’informazione e alle valutazioni. Definisce l’estensione dell’accesso.

Footnotes

  1. [3] RS 171.115

II

La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordinanza dell’Assemblea federale.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2018.

10 settembre 2018 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale