RU 2018 4009
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 24 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 e 6
Il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione e di formazione continua se questi le interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione o della formazione continua e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità amministrativa secondo l’articolo1. Se la partecipazione ai costi del datore di lavoro ammonta almeno a 50 000 franchi, il rimborso può avere luogo entro un termine di quattro anni a partire dalla fine della formazione o della formazione continua.
Abrogato
Art. 38a cpv.1 frase introduttiva e lett. a nonché cpv.2
Qualora la capacità di rendimento di una persona sia ridotta a causa di problemi di salute, le parti possono convenire che:
a. si applica un tasso di occupazione più elevato di quello richiesto per l’adempimento dei compiti; lo stipendio e l’indennità di residenza restano invariati;
I datori di lavoro verificano periodicamente la convenzione. Quest’ultima deve essere annullata non appena l’impiegato raggiunge la capacità di rendimento richiesta per l’adempimento dei compiti.
Art. 52 cpv. 2bis e 4
Un organo di coordinamento composto di rappresentanti dei dipartimenti e diretto dal DFF formula raccomandazioni sulle valutazioni delle funzioni all’attenzione dei dipartimenti.
Il DFF fa in modo che le funzioni paragonabili nell’Amministrazione federale siano assegnate alle stesse classi di stipendio. In collaborazione con gli altri dipartimenti, definisce le funzioni di riferimento e le assegna alle singole classi di stipendio. La classe di stipendio massima di una funzione di riferimento può essere superata soltanto con il consenso del DFF.
Art. 53 cpv.2
Abrogato
Art. 56a cpv.2 e 3bis
In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1-3 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze il cui totale è inferiore a 30 giorni non sono prese in considerazione.
In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo1 capoverso1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1-3 non riprendono a decorrere.
Art. 64 Tempo di lavoro
La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri.
Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di
ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno.
Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24.
Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al
per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al
per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale l’impiegato compie
anni.
Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi3 e 4, i supplementi di cui all’articolo 17b della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro.
Art. 64a Modelli di orario di lavoro
Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerti modelli di orario di lavoro flessibile e la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro.
Gli impiegati prestano il loro tempo di lavoro sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno o su quello basato sulla fiducia.
Per motivi aziendali i Dipartimenti possono offrire in aggiunta il modello di orario di lavoro flessibile.
Gli impiegati convengono il modello di orario di lavoro con il loro superiore. È fatto salvo l’articolo 64b capoversi2 e 4.
L’autorità competente di cui all’articolo2 può adeguare in modo unilaterale il modello di orario di lavoro prima della scadenza della durata convenuta per motivi oggettivi e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 30a capoverso2. Malattie e infortuni non costituiscono motivi oggettivi.
Art. 64b
Art. 64b cpv. 4
Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–23 e gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell’articolo3 capoverso 2 lettera a o b dell’ordinanza del 20 febbraio 20133 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Art. 75 cpv.1 lett. a
Abrogata
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
24 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |