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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

AS 2018 4553 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 nov 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-4553/it/ordinanza-che-istituisce-provvedimenti-nei-confronti-della-repubblica-centrafricana

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana (RS 946.231.123.6)

RU 2018 4553

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Repubblica Centrafricana

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017) e 2399 (2018)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell’ONU),

Art. 1 cpv. 3–4bis

Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:

a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime: 1. la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca), 2. le forze francesi che sostengono la Minusca, 3. le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana, 4. le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU;

Footnotes

  1. [1] RS 946.231.123.6
  2. [2] RS 946.231 3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU possono essere consultati sul sito www.un.org/fr/sc/ > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions concernant la République centrafricaine > Résolutions. b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile esportati temporaneamente nella Repubblica Centrafricana e destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario. 4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito: a. di materiale non letale e la fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa delle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana e delle autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere, in collaborazione con la Minusca, la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo; b. di armi leggere e altro materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il contrabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale. 4bis La SECO, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione; b. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di armi nonché di ogni altro materiale letale connesso, alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana, comprese le autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo; c. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale. II La presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 2018. 30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.