RU 2018 4553
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Repubblica Centrafricana
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 marzo 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017) e 2399 (2018)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell’ONU),
Art. 1 cpv. 3–4bis
Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime: 1. la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca), 2. le forze francesi che sostengono la Minusca, 3. le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana, 4. le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU;