RU 2018 4569
Ordinanza
concernente il sistema d’informazione centrale
sulla migrazione
(Ordinanza SIMIC)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:
Art. 9 lett. p e q
La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:
l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), per l’adempimento dei suoi compiti: 1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione), 2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
Abrogata
Art. 10 lett. m e n
La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:
l’AFD, per l’adempimento dei suoi compiti: 1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione), 2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
Abrogata
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 4 cpv. 3) Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Unità organizzative … AFD Amministrazione federale delle dogane, compresa la divisione principale Antifrode doganale …