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Ordinanza sulle poste

AS 2018 4675 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 nov 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-4675/it/ordinanza-sulle-poste

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulle poste (RS 783.01)

RU 2018 4675

Ordinanza
sulle poste
(OPO)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 4, 5bis, 8 e 9

La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un’agenzia postale nell’arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.

Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d’accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d’accesso con servizio.

La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.

La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti d’accesso.

Art. 34 cpv.1, 4 e 5 lett. b

Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.

Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:

b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e

Art. 44 cpv.1, 1bis, 4 e 5

L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il

per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell’arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 43 capoverso1 lettere c–e.

In zone in cui vi è unicamente un’agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato.

La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.

La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.

Footnotes

  1. [1] RS 783.01

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr