RU 2018 4675
Ordinanza
sulle poste
(OPO)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 4, 5bis, 8 e 9
La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un’agenzia postale nell’arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.
Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d’accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d’accesso con servizio.
La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.
La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti d’accesso.
Art. 34 cpv.1, 4 e 5 lett. b
Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.
La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.
Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:
b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e
Art. 44 cpv.1, 1bis, 4 e 5
L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il
per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell’arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 43 capoverso1 lettere c–e.
In zone in cui vi è unicamente un’agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato.
La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.
La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |