RU 2018 4937
Ordinanza del DDPS
sull’identificazione militare
Modifica del 21 novembre 2018
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS del 29 novembre 20131 sull’identificazione militare è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Istruzione».
Art. 4 Utilizzazione
In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.
Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.
La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggiamento personale.
Art. 8 Raccolta dei dati
I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 9 cpv. 3
Ricevono la tessera d’identità blu:
il personale sanitario dell’esercito;
gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito;
gli aiuti sanitari volontari.
Art. 11 cpv. 3
I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’identità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell’ordinanza del 22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 12, parte introduttiva
Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin