RU 2018 853
Ordinanza
sul commercio ambulante
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
Art. 2 lett. c e d
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
baracconisti: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti;
impresari circensi: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico in o su impianti offrendogli spettacoli;
Art. 7 cpv.1 lett. e
I documenti previsti nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti:
e. il richiedente deve presentare l’autorizzazione scritta del titolare del diritto di utilizzazione del fondo in questione se prevede concretamente, al momento della domanda, di parcheggiare il proprio veicolo durante la notte nell’ambito della sua attività di commercio ambulante. Se il parcheggio è previsto in aree di sosta o di transito ufficiali, decade l’obbligo di presentare l’autorizzazione scritta.
Art. 10 Rifiuto dell’autorizzazione
L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione se le condizioni per il rilascio secondo l’articolo 4 capoverso1 della legge federale non sono soddisfatte o se nei due anni precedenti la domanda il richiedente ha gravemente perturbato l’ordine pubblico (art. 4 cpv. 3bis della legge federale).
Si è in presenza di una perturbazione grave in particolare quando il commerciante ambulante, nell’ambito della sua attività, occupa illegalmente un fondo pubblico o privato arrecando gravi danni al proprietario.
Art. 10a Revoca dell’autorizzazione
L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione al commerciante ambulante esigendo la restituzione della tessera di legittimazione se:
le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 4 capoverso1 della legge federale non sono più soddisfatte;
il commerciante ambulante ha gravemente perturbato l’ordine pubblico secondo l’articolo 10 capoverso 2 (art. 4 cpv. 3bis della legge federale); oppure
non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante (art. 10 cpv.1 lett. b della legge federale).
Se constata una violazione che potrebbe costituire motivo di revoca dell’autorizzazione, l’autorità cantonale di un Cantone diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione ritira la tessera di legittimazione del commerciante ambulante interessato. Trasmette la tessera e gli atti dell’inchiesta all’autorità cantonale che ha rilasciato l’autorizzazione affinché decida in merito alla revoca.
L’autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell’autorizzazione.
Dopo la revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione per un periodo di due anni.
Art. 12 Obblighi dei commercianti ambulanti
Durante l’esercizio dell’attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla ai consumatori e agli organi preposti al controllo.
Nell’ambito delle sue attività commerciali il commerciante ambulante può utilizzare la tessera di legittimazione solo nei confronti dei consumatori.
Durante l’esercizio della sua attività ambulante il commerciante è tenuto a rispettare le prescrizioni rilevanti in materia, in particolare quelle relative agli impianti elettrici e all’ambiente.
Il commerciante ambulante deve comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente i cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti di cui all’articolo 4 della legge federale.
Art. 21 cpv. 3 lett. g
Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:
g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui: 1. la parte accessibile dell’impianto ha un’altezza superiore ai cinque metri, 2. l’impianto dispone di un settore coperto che dista dall’uscita più di tre metri, o più di dieci metri qualora l’abbassamento del settore coperto sia impedito da un’apposita costruzione.
Art. 23 cpv. 4 e 5
L’organismo d’ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza.
La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell’attestato di sicurezza.
II
L’allegato1 è modificato come segue:
Titolo Merci la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa
Art. N. 1, rubrica
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. N. 2, rubrica e lett. d
2. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
d. Abrogata
L’allegato 3 è modificato come segue:
Categorie 3 e 4 Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.) Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 10 Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti gonfiabili, impianti semplici 5
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |