RU 2019 1343
Ordinanza
sulla geoinformazione
(OGI)
Modifica del 3 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificata come segue:
Allegato 1
(art.1 cpv. 2) Catalogo dei geodati di base del diritto federale Identificatori 217–219 Denominazione Base giuridica Servizio Livello di autorizza Servizio di telecaricompetente Geodati di (RS 510.62 riferimento Identificatore art. 8 cpv. 1) Catasto delle zione all’accesso camento [servizio specializzato restrizioni di diritto della Confede- pubblico della razione] proprietà Zone riservate per RS 734.0 art. 18 UFE X A X 217 linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV Allineamenti per impianti RS 734.0 art. 18b UFE X A X 218 a corrente forte Impianti elettrici con una RS 734.0 art. 26a Gestori degli A X 219 tensione nominale supe- impianti riore a 36 kV [UFE]
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |