RU 2019 1431
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del 1° maggio 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 52 lett. e
Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un’attività lucrativa se:
e. non è oggetto di un’espulsione giudiziaria ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19273 passata in giudicato.
Titolo prima dell’art. 64
Sezione 4 Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi
provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un’attività lucrativa
Art. 64, rubrica, e cpv.3
Cambiamento d’impiego
Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.
Art. 65, rubrica, nonché cpv. e 1bis1
Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi
Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.
Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.
Art. 65a, rubrica
Notifica della fine di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi
Art. 65b, rubrica
Registrazione e trasmissione dei dati notificati
Art. 65c, titolo
Controllo delle condizioni di salario e di lavoro
Art. 71g Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica
Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall’articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l’identificazione del titolare della carta di soggiorno.
Art. 86 cpv.1
La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
1° maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |