RU 2019 1831
Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(PCT)
RS 0.232.141.11; RU 1978 941
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 2 ottobre 2018 Entrate in vigore il 1° luglio 2019
Traduzione
Tabella delle modifiche1 Regola 69.1
Modifiche2
Regola 69 Inizio e scadenza dell’esame preliminare internazionale 69.1 Inizio dell’esame preliminare internazionale a) Fatti salvi i paragrafi b) a e), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale avvia tale esame una volta in possesso di tutti i seguenti elementi: i) la domanda di esame preliminare internazionale; ii) l’ammontare dovuto (nella totalità) per la tassa di trattamento e per la tassa di esame preliminare, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora contemplata nella regola 58bis.2; e
1 Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2019 e si applicano a tutte le domande internazionali per le quali è presentata una domanda d’esame preliminare internazionale in tale data o in data successiva. 2 Di seguito è riportato il testo modificato di tutte le regole oggetto di modifiche. Le parti non modificate delle regole in questione sono contrassegnate con l’indicazione «[Nessuna modifica]».
iii) il rapporto di ricerca internazionale oppure la dichiarazione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatta in virtù dell’articolo 17.2)a), secondo cui non sarà redatto un rapporto di ricerca internazionale, e il parere scritto come stabilito alla regola a meno che il depositante non abbia esplicitamente chiesto di posticipare l’inizio dell’esame preliminare internazionale fino alla scadenza del termine applicabile secondo la regola 54bis.1.a). b) a e) [Nessuna modifica] 69.2 [Nessuna modifica]