RU 2019 2121
Ordinanza
concernente il fondo di soccorso del personale federale
(OFSPers)
Modifica del 21 giugno 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 dicembre 20021 concernente il fondo di soccorso del personale federale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27d capoverso1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
Art. 1 Forma giuridica
Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione.
Art. 2 Scopo
Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.
Sezione 2 Beneficiari e prestazioni
Art. 3 Beneficiari
Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
unità amministrative secondo l’articolo6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento;
Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20106 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20098 sul Tribunale federale dei brevetti;
Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale;
Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.
Art. 4 cpv.1 e 2
Concerne soltanto il testo francese
Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).
Art. 6 cpv.2
Se i mezzi di cui al capoverso1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.
Art. 7
Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.
La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso2 dell’ordinanza del 5 aprile 200610 sulle finanze della Confederazione.
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 8 Spese amministrative e di consulenza
Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.
Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:
gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo4 capoverso2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
gli onorari degli esperti di cui all’articolo10 lettera c.
Art. 10 lett. a, g, h e l
Il consiglio del fondo:
stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
Abrogata
Abrogata
Art. 12, rubrica
Concerne soltanto il testo francese
Art. 13 cpv.2
Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.
Art. 14 cpv.2
La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.
Art. 15 cpv.1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 17 lett. c
L’ufficio di revisione:
c. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.
Art. 18
Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.
Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:
il regolamento delle prestazioni (art.10 lett. a);
il regolamento interno (art.10 lett. d);
il preventivo (art.10 lett. g);
il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).
Titolo prima dell’art. 19
Sezione 7 Entrata in vigore
Art. 19
Abrogato
Art. 20, rubrica
Abrogata
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
21 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.