RU 2019 241
Ordinanza dell’USTRA
concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione
stradale
(OOCCS-USTRA)
Modifica del 21 novembre 2018
L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti,
ordina:
I
L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi2 e 3, 11 capoverso3, 13 capoverso3,
capoverso1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso2 e
capoverso3 dell’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale (OCCS), ordina:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».
Art. 8 cpv.2, frase introduttiva nonché lett. a e b
In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:
10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;
6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv.2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
21 novembre 2018 Ufficio federale delle strade: Jürg Röthlisberger