RU 2019 3069
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
Modifica del 18 settembre 2019
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 22 novembre 20131 sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali è modificata come segue:
Art. 2 Restituzione per corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente
Per le corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 3, rubrica e cpv., frase introduttiva1
Restituzione per corse con veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e con determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV
Per le corse con i seguenti veicoli stradali, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 3a Restituzione per corse con veicoli su rotaia
Per le corse con veicoli su rotaia, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT.
Art. 3b Restituzione per corse con battelli
Per le corse con battelli, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse:
sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT; o
sono effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un’indennità dei costi non coperti ai sensi dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori.
Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione ai sensi del capoverso 1 anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.
Art. 3c Restituzione per corse di sostituzione, di rinforzo e a vuoto
Il diritto alla restituzione ai sensi degli articoli 2–3b vale anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.
Art. 10
La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso2:
lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;
spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava;
taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).
La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
18 settembre 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
Allegato 1
(art. 1) Agevolazioni fiscali Gruppo 1 Voce di tariffa3 Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemento fiscale per 1000 l a 15 °C fr.
Gruppo1: Trasporti pubblici 2707. 1010 benzolo 154.– esente 2010 toluolo 154.– esente 3010 xilolo 154.– esente 4010 naftalene 154.– esente 5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici 154.– esente 9110 oli di creosoto 154.– esente 9910 altri prodotti della voce 2707 154.– esente 2709 oli greggi di petrolio o di minerali 0010 bituminosi 154.– esente 2710. 1211 benzina e sue frazioni 154.– esente 1212 white spirit 161.50 esente 1219 oli di questa voce 172.80 esente 1911 petrolio: – impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 165.60 esente – – secondo l’articolo 2 439.50 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 165.60 esente 1912 olio diesel: – impiegato nei veicoli stradali: – impiegato nei veicoli su rotaia 1919 oli in questa voce: 2010 quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale
Vedi RS 632.10, Allegato Voce di tariffa3 Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemento fiscale 2711. gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: 1110 – – gas naturale 36.90 esente 1210 – – propano 38.80 esente 1310 – – butani 38.80 esente 1410 – – etilene, propilene, butilene e butadiene 38.80 esente 1910 – – altri 38.80 esente per 1000 kg fr. – allo stato gassoso: 2110 – – gas naturale 66.70 esente 2910 – – altri 66.70 esente per 1000 l a 15 °C fr. 2901. idrocarburi aciclici, gassosi 1011 91.80 esente 2110 91.80 esente 2210 91.80 esente 2310 91.80 esente 2411 91.80 esente 2911 91.80 esente 2905. 1110 metanolo 59.90 esente 3826. 0010 quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale