RU 2019 335
Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli a motore
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».
Art. 13e cpv. 3
La carta di controllo ha una validità di due anni.
Art. 14 cpv. 3
In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un’officina in possesso di un’autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell’impresa non sia possibile entro una settimana dall’accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.
Art. 14b cpv. 5bis
La procedura di cui al capoverso 5 si applica anche ai conducenti che partecipano alle prove sul campo di un tachigrafo non ancora omologato.
Art. 17, rubrica (concerne solo il testo tedesco) e cpv. 3 bis
Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.
Art. 21 cpv. 2 lett. c
È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi:
c. non mantiene in funzione il tachigrafo, lo adopera scorrettamente, ne falsifica le registrazioni o non provvede a farlo riparare per tempo;
Art. 25
Le carte di controllo rilasciate prima del 15 marzo 2019 conservano la validità di
anni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |