RU 2019 3617
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 3 Invii di domande, notifiche e offerte
Le domande, le notifiche e le offerte possono essere trasmesse via posta o via Internet.
Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l’UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
Art. 14 cpv. 2 e 3
I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell’attribuzione delle quote di contingente doganale.
Gli accordi sull’utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all’UFAG come segue:
accordi conclusi dopo l’attribuzione: mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG, entro il termine da esso impartito; l’UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito;
accordi conclusi prima dell’attribuzione: per scritto all’UFAG entro il termine da esso impartito.
Art. 16 Bando
L’UFAG pubblica il bando della vendita all’asta sul suo sito Internet.
Art. 18 cpv. 3 lett. b
Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:
b. essere di nuovo annunciata sul sito Internet dell’UFAG.
Art. 42 Domande
Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina),
n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire entro l’ultimo giorno feriale di settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
Art. 54 –54b
Abrogati
II
Gli allegati1 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art.1 cpv.1, 4, 5 cpv.1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv.1, 32 cpv.1, 34 e 37 cpv. 3) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
Art. N. 7
7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10). … Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Contingente doganale [1] (CHF) (n.) 0602.2011 450.00 [7-1] 0602.2019 300.00 [7-1] 0602.2021 350.00 [7-1] 0602.2029 300.00 [7-1] 0602.2031 300.00 [7-1] 0602.2039 300.00 [7-1] 0602.2041 0.00 0602.2049 0.00 0602.2071 170.00 [7-1] 0602.2072 90.00 [7-1] 0602.2081 40.00 [7-1] 0602.2082 40.00 [7-1]
Art. N. 8
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47. … Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Contingente doganale [1] (CHF) (n.) [8-1] 0603.1110 12.50 13, 105 0603.1120 12.50 0603.1210 13, 105 0603.1220 25.00 0603.1310 13, 105 0603.1320 25.00 Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Contingente doganale [1] (CHF) (n.) [8-1] 0603.1410 13, 105 0603.1420 25.00 0603.1510 13, 105 0603.1520 25.00 0603.1911 13, 105 0603.1918 13, 105 0603.1921 25.00 0603.1928 25.00
Art. N. 14
14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali L’elemento della legenda «[14-3] Da semina, con obbligo di PGI a partire da 20 kg lordi» è stralciato. Le voci della tabella con le voci di tariffa 1001.1100, 1001.9100, 1002.1000, 1003.1000, 1004.1000, 1005.1000 e 1008.6010 sono sostituite dalla versione seguente:
Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d’importazione … 1001.1100 Gruppo 2 91.00 Da semina, … 1001.9100 Gruppo 2 91.00 Da semina, … 1002.1000 Gruppo 2 184.00 Da semina, … 1003.1000 78.00 78.00 [141.2] Da semina, … 1004.1000 Gruppo 2 86.00 Da semina, … 1005.1000 Gruppo 2 712.00 Da semina, PGI non necessario … 1008.6010 Gruppo 2 82.00 Da semina, PGI non necessario …
Art. N. 15
15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana L’elemento della legenda «[15-3] Il PGI è necessario soltanto per le sementi» è stralciato. Le voci della tabella con le voci di tariffa 1205.1039, 1205.1069, 1205.9039 e 1205.9069 sono sostituite dalla versione seguente:
Voce di tariffa Voce di tariffa Numero di kg lordi senza obbligo Contingente Informazioni per 100 kg lordi di PGI doganale (n.) complementari [1] (CHF) … 1205.1039 0.10 PGI non necessario … 1205.1069 0.10 PGI non necessario … 1205.9039 0.10 PGI non necessario … 1205.9069 0.10 PGI non necessario …
Art. N. 17
17. Disciplinamento del mercato: sementi Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151).
[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF) 0713.5015 0.00 0713.5018 0.00 1201.1000 0.10 1202.3000 0.10 1207.2100 0.10 1209.1090 0.00 1209.2100 0.00 1209.2200 0.00 1209.2300 0.00 1209.2400 0.00 1209.2500 0.00 1209.2919 0.00 1209.2960 0.00 1209.2970 0.50 1209.2980 0.00
Allegato 6
(art. 50) Aliquote delle tasse nel traffico merci con l’estero Lett. d Abrogata