RU 2019 525
Decreto federale
concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali
(controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle
vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)
del 13 marzo 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20173,
decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili
La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.
Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.
Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.