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Ordinanza sull’attenuazione dell’impatto del coronavirus (COVID-19) in materia di locazione e affitto

AS 2020 1099 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 mar 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-1099/it/ordinanza-sull-attenuazione-dell-impatto-del-coronavirus-covid-19-in-materia-di-locazione-e-affitto

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sull’attenuazione dell’impatto del coronavirus (COVID-19) in materia di locazione e affitto (RS 221.213.4)

RU 2020 1099

Ordinanza
sull’attenuazione dell’impatto del coronavirus (COVID-19)
in materia di locazione e affitto
(Ordinanza COVID-19 locazione e affitto)

del 27 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso3 della Costituzione federale1,
ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 220
  2. [1] RS 101

Art. 1 Provvedimenti concernenti il trasloco

Il trasloco da e in locali d’abitazione e commerciali in locazione o affitto è ammesso nel rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.

Art. 2 Proroga del termine in caso di mora del conduttore

Se il conduttore, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di corrispettivi o spese accessorie che giungono a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di corrispettivi o spese accessorie scaduti è di almeno

giorni in deroga all’articolo 257d capoverso1 del Codice delle obbligazioni (CO)2.

Footnotes

  1. [2] RS 220

Art. 3 Termine di preavviso per camere mobiliate e posteggi

In deroga all’articolo 266e CO3 il termine di preavviso nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locati separatamente è di 30 giorni.

Art. 4 Proroga del termine in caso di mora dell’affittuario

Se l’affittuario, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di fitti o spese accessorie che giungo- RS 221.213.4 no a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di fitti o spese accessorie scaduti è di almeno 120 giorni in deroga all’articolo 282 capoverso 1 CO4.

Footnotes

  1. [4] RS 220

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.00 5.

Si applica fino al 31 maggio 2020.

27 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 27 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).