RU 2020 1175
Ordinanza
relativa alla Convenzione di Rotterdam
sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa
per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale
(Ordinanza PIC, OPICChim)
Modifica del 12 marzo 2020
L’Ufficio federale dell'ambiente, visto l’articolo 15 capoverso 3 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20041,
ordina:
I
Le appendici1 e 2 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 2004 sono modificate secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2020.
12 marzo 2020 Ufficio federale dell’ambiente: Christine Hofmann
Appendice 1
(art. 2 cpv.1 lett. a) Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera Il simbolo # è inserito dopo «Esabromociclododecani (HBCDD)», «Alfaesabromociclododecano», «Beta-esabromociclododecano», «Gamma-esabromociclododecano» e «Forate».
Appendice 2
(art. 2 cpv.1 lett. b) La voce seguente è inserita dopo «Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri»:
Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso Numero/i Categoria Forate 298-02-2 Pesticida La voce seguente è inserita dopo «Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze»:
Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso Numero/i Categoria Esabromociclododecano 25637-99-4 Prodotto chimico 3194-55-6 industriale 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 Le voci concernenti i composti di tributilstagno sono soppresse.
Le voci seguenti sono inserite dopo «Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)»:
Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso Numero/i Categoria Tutti i composti del tributilstagno, compresi: Pesticida/ – ossido di tributilstagno 56-35-9 prodotto chimico – fluoruro di tributilstagno 1983-10-4 industriale** – metacrilato di tributilstagno 2155-70-6 – benzoato di tributilstagno 4342-36-3 – cloruro di tributilstagno 1461-22-9 – linoleato di tributilstagno 24124-25-2 – naftenato di tributilstagno 85409-17-2 ** Tutti i composti del tributilstagno sono iscritti nell’appendice III della Convenzione PIC sia nella categoria «pesticida» sia nella categoria «prodotto chimico industriale». Dapprima questi prodotti chimici erano stati iscritti nell’appendice III nella categoria «pesticida» in seguito alla decisione RC-4/5 della Conferenza delle parti. L’emendamento all’appendice III è entrato in vigore il 1° febbraio 2009. Successivamente l’appendice III è stata modificata dalla decisione RC-8/5 della Conferenza delle Parti per includere tutti i composti di tributilstagno nella categoria «prodotto chimico industriale». Questa modifica è entrata in vigore il 15 settembre 2017.