RU 2020 1227
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 14 aprile 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 aprile 20202.
14 aprile 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
p. p. Thomas Jemmi
Pubblicazione urgente del 15 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato
(art. 1–3) Stati membri e zone interessati
Art. N. 1
1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE colpiti
Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del (UE) 2020/47 20 gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/504, GU L 109 del 7.4.2020, pag. 17.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza