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Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito

AS 2020 1549 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 apr 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-1549/it/ordinanza-sul-contributo-per-la-formazione-per-i-quadri-di-milizia-dell-esercito

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (RS 512.43)

RU 2020 1549

Ordinanza
sul contributo per la formazione per i quadri
di milizia dell’esercito
(OCFQE)

Modifica del 22 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 novembre 20171 sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1

Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.

Art. 2 Importo del contributo per la formazione

Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti: franchi

  1. per i sottufficiali: 1. sergente in generale: 3 000 2. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 2 800

  2. per i sottufficiali superiori: 1. furiere e sergente maggiore capo in generale: 10 100 2. furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 9 400 3. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco: 4 300 franchi 4. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 4 000 5. aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore: 3 300

  3. per gli ufficiali subalterni: 1. tenente in generale: 10 600 2. tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 9 900

  4. per i capitani: 1. capitano in generale: 3 300 2. capitano nella funzione di comandante d’unità: 11 300 3. capitano nella funzione di comandante d’unità in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 10 600

  5. per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello 3 300 2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso1.

Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso1.

All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso1 lettera b numero 5.

Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

Art. 4 cpv.1

È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

  1. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;

  2. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.

Art. 6 cpv. 2 lett. a

Occorre inoltrare la seguente documentazione:

a. l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse: 1. una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa, 2. l’indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa, 3. una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;

Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.

Footnotes

  1. [1] RS 512.43

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr