RU 2020 1581
Ordinanza
sullo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2020
in considerazione della pandemia di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità)
del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero,
visti l’articolo 39 capoverso2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF e l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche universitarie,
ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).
L’esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità e alle direttive del marzo 20114 della Commissione svizzera di maturità per l’esame svizzero di maturità.
Le deroghe intendono garantire che nella sessione estiva 2020 l’esame svizzero di maturità:
possa svolgersi nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
permetta di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità.
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Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente
In deroga all’articolo 18 capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell’opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d’esame della maturità bilingue.
In deroga all’articolo 18 capoverso3 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità, nell’opzione complementare l’esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L’esame scritto dell’opzione complementare dura
minuti.
In deroga all’articolo 20 capoverso 4 lettera d dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente.
In deroga all’articolo 24 capoverso2 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità, al termine dell’esame parziale o dell’esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione.
Art. 3 Mancato superamento dell’esame
I candidati che, dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l’esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.
In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d’esame.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 2020 alle ore 00.00 6.
Si applica fino al 13 settembre 2020.
13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).