RU 2020 1815
Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)
(Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti)
Modifica del 27 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 5 Scuola dell’obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.
I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario.
Se nella scuola dell’obbligo non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.
L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.
Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l’UFSP definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il Consiglio dei PF. Quest’ultimo garantisce che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.
Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L’articolo 6d si applica per analogia.
L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.
Art. 5a
Abrogato
Art. 6 Manifestazioni
Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.
Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue:
deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo 6d;
in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione.
Alle manifestazioni private, segnatamente agli eventi familiari che non si svolgono in strutture di cui all’articolo 6a e ai cui organizzatori sono note le persone che vi partecipano si applica quanto segue:
devono essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; il rispetto delle raccomandazioni non è necessario nei casi in cui non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
in caso di contatto stretto tra persone che non vivono nella stessa economia domestica si applica l’obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all’articolo 6e capoverso1 lettera b.
Ai campi di vacanze per bambini e adolescenti si applicano solo il capoverso 3 lettere a e c nonché l’obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all’articolo 6e capoverso1 lettera b.
Alle manifestazioni sportive di applicano soltanto le prescrizioni di cui all’arti-
Art. 6a Strutture
Le strutture accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione secondo l’articolo 6d e attuarlo. Ciò si applica segnatamente a:
negozi e mercati che vendono principalmente merci;
esercizi o strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri o studi di tatuaggio;
musei, nonché biblioteche e archivi;
stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici, nonché impianti di trasporto turistici;
pubblica amministrazione;
strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
alberghi e strutture ricettive, nonché campeggi e aree di sosta per nomadi;
negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);
discoteche, locali da ballo e locali notturni;
strutture ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, locali per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati.
In caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica nelle strutture di cui al capoverso1 lettere k–m si applica inoltre l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.
Nelle discoteche, nei locali da ballo e nei locali notturni è consentito l’ingresso al massimo a 300 persone al giorno.
Alle strutture di ristorazione di cui al capoverso1 lettera j si applica quanto segue:
i gruppi di clienti devono essere sistemati ai singoli tavoli in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti il distanziamento sociale tra i gruppi; sono fatte salve le mense delle scuole dell’obbligo;
la consumazione deve avvenire esclusivamente stando seduti;
per ogni gruppo di clienti con più di quattro persone devono essere registrati i dati di contatto di almeno una persona. L’articolo 6e capoverso1 è applicabile; sono esclusi il settore del servisol, le mense delle scuole dell’obbligo e le mense aziendali;
nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente allievi, insegnanti e dipendenti scolastici.
Le strutture di ristorazione di cui al capoverso1 lettera j, nonché le discoteche, i locali da ballo e i locali notturni devono rimanere chiusi tra le ore 00.00 e le ore 06.00.
Art. 6b Manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme
Alle manifestazioni politiche e della società civile possono partecipare al massimo 300 persone.
Per le manifestazioni di cui al capoverso1 e per la raccolta di firme l’organizzatore deve:
elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d;
designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione e che funga da persona di contatto per le autorità competenti durante la manifestazione o la raccolta di firme.
Art. 6c Sport
Nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è limitato complessivamente a 300 persone.
Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d.
Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:
gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
lo svolgimento di competizioni è vietato.
Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:
gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.
Art. 6d Piano di protezione
I piani di protezione che devono essere elaborati e attuati dai gestori di strutture e dagli organizzatori di manifestazioni di cui agli articoli 6–6c devono garantire che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:
i clienti, i visitatori e i partecipanti; e
le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.
L’UFSP definisce in collaborazione con altre autorità federali competenti le prescrizioni per i piani di protezione, segnatamente con la SECO per quanto riguarda gli aspetti inerenti al diritto del lavoro, con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per quanto riguarda le strutture di ristorazione e con l’Ufficio federale dello sport per quanto riguarda le attività sportive.
Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso2. A tal fine le associazioni di categoria e professionali consultano le parti sociali.
Per l’elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso2.
Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.
Art. 6e Registrazione dei dati di contatto alle manifestazioni e nelle strutture
In caso di contatto stretto, nel piano di protezione deve essere previsto quanto segue per la registrazione dei dati di contatto:
previa informazione dei partecipanti o dei visitatori, sono registrati i loro nomi, cognomi e numeri di telefono (dati di contatto);
su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp;
i dati di contatto non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati; è fatto salvo il consenso esplicito della persona interessata a un ulteriore trattamento dei suoi dati.
Per contatto stretto secondo il capoverso1 s’intende un contatto fra persone in cui la distanza di due metri non è rispettata per più di 15 minuti senza che siano state adottate misure di protezione quali l’uso della mascherina facciale o l’installazione di una barriera adeguata.
Nel quadro delle prescrizioni per i piani di protezione di cui all’articolo 6d capoverso2, l’UFSP precisa che cosa s’intende per contatto stretto con riferimento alle attività specifiche dei diversi settori o ambiti. A tal fine tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.
Art. 6f Assemblee di società
In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:
per scritto o in forma elettronica; o
mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore.
L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 11. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.
Art. 7 Deroghe
L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli 6–6b se:
lo impongono interessi pubblici preponderanti; e
l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l’articolo 6d che comprende anche provvedimenti di prevenzione specifici, segnatamente: 1. provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono malate, 2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio, 3. provvedimenti per evitare le catene di infezione.
Art. 7c cpv.1 e 2
Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono fatti salvi gli assembramenti di allievi nelle aree per la ricreazione.
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.
Art. 10b cpv.1
Abrogato
Art. 10f cpv.1, 2 lett. a e 3 lett. a
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale2, chiunque intenzionalmente:
organizza o svolge una manifestazione vietata di cui all’articolo 6;
in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni di cui all’articolo 6 capoversi 3–5;
in qualità di persona responsabile di una struttura accessibile al pubblico non rispetta o non attua le prescrizioni di cui all’articolo 6a;
in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le manifestazioni e la raccolta di firme di cui all’articolo 6b;
organizza o svolge attività sportive vietate di cui all’articolo 6c;
in qualità di organizzatore o responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le attività sportive ammesse di cui all’articolo 6c.
È punito con la multa chi:
a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l’articolo 7c capoverso1;
Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari:
a. violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l’articolo 7c capoverso1;
Art. 12 cpv. 9–12
Abrogato
Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l’articolo 10f capoversi1,
lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 5 luglio 2020.
L’articolo 6f si applica fino al 30 giugno 2020.
L’articolo 6 capoverso1 si applica fino al 31 agosto 2020.
II
Fatti salvi i capoversi2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 6 giugno 2020 alle ore 00.003.
L’articolo 7c entra in vigore il 30 maggio 2020 alle ore 00.00.
L’articolo 6 capoverso1 entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.
27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).