RU 2020 1837
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. d–g
La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti:
regolamento (UE) 2019/8172;
regolamento (UE) 2019/8183;
regolamento (CE) n. 1683/954;
regolamento (CE) n. 1030/20025.
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE)
n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag.1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9.
Art. 34c Conclusione di trattati internazionali legati all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/8176 e (UE) 2019/8187, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA8 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento rosso tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 32 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento bianco tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 33 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818.
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:
le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili (art. 28 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
i dettagli relativi al portale web per l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati (art. 49 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).
Art. 34d Conclusione di trattati internazionali legati al modello uniforme dei visti e dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE)
n. 1683/959, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA10 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti.
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE)
n. 1030/200211, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.1 cpv. 4 lett. d.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.1 cpv. 4 lett. e.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.1 cpv. 4 lett. f.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.1 cpv. 4 lett. g.
sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli seguenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 e riguardino gli ambiti seguenti:
prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi (art. 2 e 3);
prescrizioni tecniche per il rilevamento dei dati biometrici (art. 4b).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020.
13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |