RU 2020 2031
Ordinanza
sul Servizio informazioni dell’esercito
(O-SIEs)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio informazioni dell’esercito è modificata come segue:
Inserire la sezione 5a (art. 10a–10e) e la sezione 5b (art. 10f–10j) prima del titolo della sezione 6
Sezione 5a Sistema informatico Servizio informazioni militare
Art. 10a Organo responsabile e scopo
Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.
Art. 10b Dati
Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati:
dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione;
dati personali trattati secondo l’articolo 8;
dati da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10c Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM:
per mezzo di attività informative proprie;
presso l’esercito e l’amministrazione militare;
presso gli addetti alla difesa svizzeri all’estero;
presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri;
presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10d Comunicazione dei dati
I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell’esercito, agli organi di comando dell’esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione preventiva dell’esercito ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10e Conservazione dei dati
I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 5b Imagery analyst system
Art. 10f Organo responsabile e scopo
Il SIEs gestisce l’Imagery analyst system (Sist IA) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
Il Sist IA serve:
all’acquisizione e all’analisi di informazioni concernenti l’estero basate su immagini e rilevanti per l’esercito;
all’osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.
Art. 10g Dati
Il Sist IA contiene i seguenti dati:
dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini;
prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;
c. dati personali trattati secondo l’articolo 8.
Art. 10h Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA:
presso l’Ufficio federale di topografia;
presso l’esercito e l’amministrazione militare;
presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
presso partner esteri;
da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10i Comunicazione dei dati
Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali:
mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery intelligence center;
mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l’esercito e l’amministrazione militare nonché a quelli del SIC.
Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’esercito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10j Conservazione dei dati
I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |