RU 2020 3569
Ordinanza
sulle misure nel settore dell’assicurazione contro
la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
Modifica del 12 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3, 4, 6 e 8
Abrogati
Art. 8a cpv. 1–3
Abrogato
Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo durante il quale l’assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere supplementari, ma al massimo di sei mesi.
L’assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato prolungato conformemente al capoverso2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso2.
Art. 8c -8f
Abrogati
Art. 8g cpv.1 e 2
Abrogato
I periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all’articolo 35 capoverso1 bis della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
Art. 8h
Abrogato
Art. 8i cpv.1
In deroga agli articoli 34 capoverso2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.
Art. 8j
Un’azienda che fa valere il lavoro ridotto può chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i formatori responsabili delle persone in formazione.
L’azienda deve dimostrare che la formazione di tali persone non può più essere garantita a causa dell’impossibilità di fornire una supervisione sufficiente.
L’indennità per lavoro ridotto dei formatori copre soltanto le ore in cui questi ultimi sarebbero stati in lavoro ridotto ma che hanno dedicato alla persona in formazione. Nella domanda di indennità per lavoro ridotto, le suddette ore dedicate alle persone in formazione devono essere considerate come una perdita di lavoro computabile.
Se chiede l’indennità per lavoro ridotto per il tempo di lavoro che non è dedicato alle persone in formazione, l’azienda deve comprovare una perdita di lavoro computabile.
Art. 9 cpv. 3 e 4
Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
La durata di validità degli articoli 7 e 8i è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.
12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |